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Rassegna del 29 giugno 2017
    

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Classificazione dei rifiuti: prevalgono le norme europee


Classificazione dei rifiuti: prevalgono le norme europee

Le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti sono definite da un Regolamento e da una Decisione europei direttamente efficaci in ogni Stato membro dell’Unione. Nel nostro Paese si era, invece, scelto di elaborare linee-guida nazionali per la classificazione dei rifiuti. Le scarne indicazioni italiane, sulle quali erano stati sollevati fondati dubbi fin dall’emanazione, sono ora state superate con una misura d’urgenza che ripristina la prevalenza del Diritto dell’Unione Europea su quello nazionale.

Con decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, rubricato “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017, il Governo ha, infatti, eliminato le linee-guida nazionali per la classificazione dei rifiuti.

La premessa all’Allegato D - Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 - della quarta parte del d.lgs. 152/2006 era stata apposta, senza alcun coordinamento con testo della Decisione europea, dal d.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, ed era entrata in vigore il 17 febbraio 2015, poco più di tre mesi prima della piena efficacia del Regolamento UE 1357/2014 sulla classificazione dei rifiuti in funzione della loro pericolosità e della Decisione 2014/955/UE istitutiva del nuovo elenco dei rifiuti.

La premessa italiana disponeva che:

Classificazione dei rifiuti:

1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto”, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso “assoluto”, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore;

·        la conoscenza del processo chimico;

·        il campionamento e l’analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

·        la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

·        le fonti informative europee ed internazionali;

·        la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all’analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione."

 

Come anticipato, la disposizione nazionale è stata ritenuta dalla maggior parte degli interpreti, e già al momento dell’entrata in vigore, inconciliabile con le sopraggiunte e sovraordinate norme europee. Il nuovo decreto-legge interviene ora a sanare tale difformità mediante la totale eliminazione della premessa all’Allegato D. Il Provvedimento, infatti, dispone con l'articolo  9, rubricato “Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti”, che:

  “ 1. I  numeri  da  1  a  7  della  parte  premessa  all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, sono sostituiti dal  seguente:

  «1.  La  classificazione  dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni  contenute  nella  decisione

2014/955/UE e nel regolamento (UE) n.  1357/2014  della  Commissione,

del 18 dicembre 2014».

Sembra quindi che, salvo modifiche in sede di conversione in legge, sia stata ristabilita la conformità al Diritto dell’Unione Europea. Resta discutibile, naturalmente, il ricorso ad un provvedimento d’urgenza come il decreto-legge per il superamento di una difformità che, a suo tempo, si sarebbe potuto facilmente evitare.

Paolo Pipere, Giurista e Giornalista Sole 24 Ore

 

 




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