Il contenuto del decreto 20 aprile 2017. Riscossione dal 1° luglio 2017: quali atti adottare.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017 il decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze sui criteri per i sistemi di misurazione dei rifiuti ai fini della “tariffa corrispettivo”.
Di fatto i Comuni che hanno messo in pratica dei modelli di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono adottare, invece della tassa sui rifiuti (TARI) una tariffazione di tipo corrispettivo, ovvero ‘puntuale’. Il decreto stabilisce i criteri con cui i Comuni possono procedere alla misurazione puntuale dei rifiuti conferiti. Ne conseguono anche correttivi al costo del servizio in funzione dello stesso.
Il provvedimento si compone di dieci articoli e prende le mosse dalle seguenti diverse disposizioni legislative che l’hanno previsto:
– il DPR n. 158/1999 sulla elaborazione del metodo normalizzato:
– il D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. decreto ambientale);
– l’art. 1, comma 667, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Governo è stato delegato ad emanare un decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato Città, con l’indicazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al Servizio pubblico, in modo che ne possa derivare un modello di tariffa avente natura corrispettiva e che tale tariffa costituisca lo strumento economico più efficace per l’attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 179 del decr.legisl. n.152/2006.
L’articolo 1 del decreto ministeriale definisce l’oggetto e le finalità.
L’articolo 2 chiarisce le definizioni dei termini utilizzati nel decreto, e cioè: rifiuto urbano, utente, utenza, utenza aggregata.
L’articolo 3 identifica le utenze, il trattamento e la conservazione dei dati (nel rispetto della privacy), disponendo che le strutture informatiche debbano garantire l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza.
L’articolo 4 fissa i criteri per la realizzazione dei sistemi per la misurazione delle quantità dei rifiuti.
L’articolo 5 fissa i requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione.
L’articolo 6 stabilisce che la quantità dei rifiuti viene misurata mediante pesatura diretta o indiretta e ne indica le varie modalità.
L’articolo 7 disciplina i casi di conferimento di utenze aggregate domestiche.
L’articolo 8 disciplina il conferimento di utenze aggregate non domestiche.
L’articolo 9 stabilisce che in fase di definizione della parte variabile della tariffa il comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso ed al numero dei servizi messi a disposizione.
L’articolo 10 reca norme transitorie per i comuni che, nelle more di emanazione del decreto, hanno applicato la misurazione puntuale ed ora dovranno adeguare le proprie disposizioni regolamentare alle prescrizioni del decreto stesso entro 24 mesi.
L’entrata in vigore del decreto è fissata in 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, quindi al 6 giugno 2017.