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Fresato d’asfalto. Definiti i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto


Fresato d’asfalto. Definiti i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto

Il ministero dell’ambiente definisce con un regolamento i criteri per verificare che il rifiuto costituito da fresato d’asfalto diventi un prodotto a seguito di un trattamento di recupero

Di Paolo Pipere, Consulente giuridico ambientale

Il decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno e in vigore dal 3 luglio, si aggiunge alla limitata serie di disposizioni nazionali ed europee che definiscono i criteri per accertare se al termine di un processo di recupero realizzato in un impianto autorizzato il rifiuto in ingresso sia divenuto un prodotto. La cessazione della qualifica di rifiuto, la trasformazione del rifiuto in prodotto a seguito di un trattamento, era finora disciplinata dai tre Regolamenti europei sui rottami di ferro acciaio e leghe di alluminio; sui rottami di rame e sui rottami di vetro; mentre in Italia si erano individuati solamente i criteri per verificare se il rifiuto costituito da combustibile solido secondario a seguito di un trattamento di recupero divenisse un prodotto: il “combustibile solido secondario combustibile”.
La questione è di primaria rilevanza, perché l’effettiva possibilità di ritrasformare i rifiuti in prodotti, il cosiddetto processo di “end of waste”, è un tassello decisivo per la concreta transizione ad un modello di economia circolare capace di impiegare i rifiuti e risparmiare le risorse naturali non rinnovabili o rinnovabili solo nel lungo periodo.
In Italia la cessazione della qualifica di rifiuto può essere ottenuta anche dagli impianti che sono stati autorizzati ad operare mediante le “procedure semplificate” disciplinate dagli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006.
Il nuovo decreto è stato emanato per consentire il nuovo impiego del prodotto “granulato  di conglomerato  bituminoso”, definito come: “il   conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una  o  più operazioni di recupero di cui  all'articolo  184-ter,  comma  1,  del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  delle disposizioni del presente decreto”.

L’articolo 3 del decreto stabilisce che il conglomerato bituminoso (il rifiuto in ingresso nell’impianto) cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato  granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:
    “a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla  parte  a) dell'Allegato 1;
    b) risponde agli standard previsti dalle  norme  UNI  EN  13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN  13242  in  funzione  dello  scopo  specifico previsto;
    c)  risulta  conforme  alle  specifiche  di  cui  alla  parte  b) dell'Allegato 1”.

A differenza delle altre norme che disciplinano la materia, il nuovo regolamento introduce anche obblighi di trasmissione della dichiarazione di conformità relativa al singolo lotto in uscita dall’impianto di recupero ad alcune pubbliche amministrazioni:
“Il rispetto dei criteri di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  è attestato dal produttore tramite  una  dichiarazione  sostitutiva  di atto  di  notorietà  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  redatta  al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 e  inviata  tramite  raccomandata  con  avviso  di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorità  competente  e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente”.

Nuovi adempimenti, quindi, che sembrano mettere in discussione la effettiva capacità delle autorizzazioni, che pur dovranno essere aggiornate a seguito dell’entrata in vigore del regolamento, di disciplinare compiutamente il recupero di tali rifiuti.
Deve essere segnalato, infine, che il decreto non prevede, a differenza di altre norme simili, una “scadenza” per il prodotto derivato dal trattamento di recupero. L’end of waste di un rifiuto si realizza solo quando dal recupero si ottiene un prodotto, senza necessità di porre altre condizioni.

 

Di Paolo Pipere, Consulente giuridico ambientale




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