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ISSUE
304
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nonsoloambiente.it
Lo scorso 19 ottobre la Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo (d’ora in poi, la Commissione per l’ambiente) ha presentato un progetto di parere in merito alla responsabilità delle imprese per i danni ambientali.
Nel progetto di parere in esame, la Commissione per l’ambiente ha indicato una serie di azioni che, a suo avviso, dovrebbero essere intraprese quanto prima. In particolare, la Commissione per l’ambiente:
In base a quanto su riportato, emerge chiaramente che l’obiettivo della Commissione per l’ambiente è, quindi, triplice e volto a:
La responsabilità delle imprese per i danni ambientali è stata introdotta nell’ordinamento comunitario dalla Direttiva 2004/35 CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (d’ora in poi, la Direttiva ELD “Environmental Liability Directive”). La Direttiva ELD, difatti, ha introdotto all’interno dei paesi UE un regime di responsabilità in materia ambientale basato sul principio “chi inquina paga”. In forza del principio “chi inquina paga”, se un’azienda provoca un danno ambientale non solo ne è responsabile ma deve intraprendere tutte le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e sostenerne tutti i relativi costi.
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Secondo la Direttiva ELD per danno ambientale si intende “un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente”. In particolare, per danno ambientale si intende quello arrecato a:
La Direttiva ELD si applica agli operatori che esercitano le attività professionali di cui all’allegato III. Per operatore si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica, privata o pubblica che esercita o controlla un’attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l’attività medesima”. Tra le attività professionali di cui risponde l’operatore per danno ambientale vi rientrano per esempio:
Nel momento in cui dovesse verificarsi un danno ambientale, l’operatore dovrà attuare le c.d. “azioni di riparazione” ossia:
L’azienda dovrà, inoltre, sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione, ad eccezione di alcuni casi, ad esempio se il danno è stato causato da un soggetto terzo e sono state adottate le necessarie misure di sicurezza.
Quanto alla efficacia della Direttiva ELD, una relazione del 14 aprile 2016 della Commissione europea diretta al Consiglio e al Parlamento europeo evidenzia che la Direttiva ELD ha rafforzato il principio “chi inquina paga” (evitando così costi significativi a carico delle finanze pubbliche) e rafforzato gli standard di riparazione per ripristinare le risorse naturali danneggiate, in particolare per i danni arrecati alla biodiversità.
La Direttiva ELD è stata modificata nel 2019 dal Regolamento UE 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che armonizza gli obblighi di comunicazione in materia ambientale. In base alle novità introdotte dal Regolamento di cui sopra, la Commissione entro il 31 dicembre 2020 dovrà sviluppare delle linee guida che andranno a fornire un’interpretazione comune del termine “danno ambientale”.
Francesca Pitrelli
Ph. Courtesy @nonsoloambiente.it
Rassegna del 13 Novembre, 2020 |
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