La Newsletter di ESO
ISSUE 343

Tassa rifiuti: condizioni e tempi per l’esclusione della quota variabile

eso.it

Tassa rifiuti: condizioni e tempi per l’esclusione della quota variabile

In forza delle modifiche previste dal D.Lgs. 116/2020 all’art. 238 co. 10 del D.Lgs. 152/2006 (TUA) in materia di Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (c.d. ex assimilati) di cui all'art. 183 co. 1, lettera b-ter) punto 2 TUA, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ove “dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (anche art. 198 co. 2-bis TUA).

 

Fino all’uniformazione della normativa, deve ancora considerarsi altresì l’art. 1 comma 649 Legge 147/2013 (legge istitutiva della IUC – imposta unica comunale) che dispone: “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.

Conseguentemente, il Ministero è intervenuto per chiarire che nell’operazione di coordinamento delle due norme appena richiamate, si deve osservare che:

 

  • l’art. 1 comma 649 cit. richiama ancora i c.d. “rifiuti speciali assimilati”, tipologia non più esistente, in quanto superata dal nuovo art. 183 co. 1, lettera b-ter) punto 2 TUA e sostituita dalla nuova definizione di “rifiuti urbani”;

  • l’art. 1 comma 649 cit. collega la riduzione della quota variabile della TARI alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al “riciclo”, a differenza di quanto previsto dall’art. 238 co. 10 TUA che fa, invece, riferimento ai rifiuti avviati al “recupero”.

 

Alla luce di questa innovazione normativa, la riduzione della quota variabile prevista dall’art. 1 comma 649 cit. deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo (Allegato C, Parte IV TUA) al quale i rifiuti sono avviati. L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è pertanto sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.

Le modalità e i tempi per richiedere ed ottenere la riduzione della quota variabile della TARI sono previste dai Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani e dal Regolamento TARI del Comune competente per territorio.

 

Recentemente, la giurisprudenza si è espressa riguardo alla definizione di talune condizioni attraverso le quali è possibile richiedere l’esclusione della quota variabile della tassa rifiuti, oggi TARI.

Nel caso in esame, la Cass. Civ. Sez. V ha disposto con ordinanza n. 2373 del 27/01/2022 che ai fini dell’ottenimento dell’esclusione della TARI in caso di produzione all’interno dell’area produttiva di sottoprodotti “non è sufficiente per il contribuente dichiarare che i residui dell’attività svolta all’interno dei locali sono sottoprodotti e non rifiuti” in quanto l’elemento discriminante consiste nel dare prova in concreto dell’idoneità dei locali a produrre rifiuti urbani.

 

I Giudici, infatti, chiariscono che l’applicabilità della odierna TARI (un tempo TARES) “dipende dalla astratta idoneità dei locali a produrre tali rifiuti, idoneità che si presume sussistere quale conseguenza dell’occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte adibiti a qualsiasi uso.”

 

Il Collegio conclude statuendo che il contribuente non può superare tale presunzione solo provando la produzione di sottoprodotti nel locale, bensì fornendo la prova positiva della inidoneità delle aree del locale alla produzione di rifiuti solidi urbani.

 

Francesca Allocco

avvocato esperto di diritto ambientale

Torna alle notizie GOGREEN

Rassegna del 27 Maggio, 2022

19 di 24 della rassegna...

Le bioplastiche sono molto meno “green” di quanto pensiamo, almeno in Italia

lindipendente.online

All’Italia manca una "cultura dell’acqua". Sarà un estate difficile

affaritaliani.it

L’inquinamento uccide più del coronavirus

lifegate.it

Prodotti a Km0 e a filiera corta: arriva una legge per la promozione

fondazionesvilupposostenibile.org

Con RePowerEU l’Europa accelera: più rinnovabili per affrontare la crisi energetica

fondazionesvilupposostenibile.org

Per una mobilità davvero sostenibile serve passare dall’idea del possesso a quella del servizio

greenreport.it

Plastica in mare, in Grecia la prima scuola di pesca sostenibile che raccoglie e ricicla

economiacircolare.com

Benessere bambini, nel rapporto ambiente Unicef Italia al sesto posto fra Paesi industrializzati

orizzontescuola.it

Il cambiamento climatico minaccia pericolosamente la nostra salute

greenreport.it

Il consumo green grazie all’imballaggio sostenibile

greenplanner.it

Il Giardino di Betty: la seconda vita delle scarpe rotte

circulareconomynetwork.it

Ciclabili e trasporto collettivo, a che punto siamo con la mobilità sostenibile in Italia

economiacircolare.com

“Il Bosco sulla Francigena”, il nuovo spettacolo itinerante al Bosco del Sasseto

biopianeta.it

Stiamo dando molti più sussidi alle fonti fossili di quanto immaginiamo

valori.it

I danni degli pneumatici all’ecosistema

tpi.it

Wwf: Daniela Ducato è la nuova presidente

ansa.it

FIAF presenta “Ambiente Clima Futuro”, il nuovo progetto fotografico collettivo nazionale

mediakey.tv

A Davos l'ambiente in primo piano: l'economia non può più trascurare la crisi climatica

repubblica.it

ESO

Società Benefit arl

Via Giuseppe Ungaretti, 27 - I 20073 - OPERA - MI

Tel. (+39) 02.530.111 R.A. - Fax (+39) 02.530.11.209 - info@eso.it - www.eso.it


P.IVA IT 13288930152 - N. Iscr. Reg. delle Imprese di Milano 13288930152

REA 1636344 - Capitale sociale € 300.000,00


Iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Sezione Regione Lombardia - Iscrizione n° MI31797

Iscritto all’Albo Nazionale per il Trasporto Conto Terzi. - Iscrizione n° MI-0884798-E


© Copyright 2022 - All Rights Reserved

GOGREEN® è un marchio registrato di ESO - © 2022