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ISSUE
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In attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) 3 marzo 2022, è stato firmato in data 27.06.2022 l’ Accordo finanziario tra il MISE e Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital SGR S.p.A. con cui sono disciplinati i rapporti per la costituzione e la gestione, nonché definite la politica e la strategia di investimento, del Fondo “Green Transition Fund” di cui alla Missione 2, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 5.4 “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” del PNRR.
Gli obiettivi del Decreto e la sua attuazione mediante Accordo finanziario si conformano a quelli in materia di finanza sostenibile e criteri ESG. Infatti tra le condizioni previste per l’erogazione di questi finanziamenti vi è il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH, “Do no significant harm”) previsto dal Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento sulla Tassonomia), mediante la verifica della sostenibilità del progetto, nonché la conformità alla normativa ambientale europea e nazionale.
Il Fondo mira a favorire la transizione ecologica delle filiere negli ambiti, in particolare, dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell’economia circolare, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della transizione ecologica.
Il Fondo opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti a favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie imprese delle filiere della transizione ecologica e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi, anche già avviati, non prima del 1 febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilità.
Sono previsti dei criteri escludenti per quella attività ritenute non aderenti alla strategia di sostegno della transizione ecologica e della finanza sostenibile. Sono infatti escluse le attività:
connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale;
nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; l’esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici;
nel caso in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
Francesca Allocco
avvocato esperto di diritto ambientale
Rassegna del 8 Luglio, 2022 |
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