La legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (legge 24 aprile 2020, n. 27 conferma, con l’art. 64, il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro. Le imprese e i professionisti possono beneficiare di un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento, delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate. L’importo massimo è pari a 20.000 euro per ciascun beneficiario.
I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno definite con un decreto di prossima emanazione.
La medesima norma, con l’art. 114, istituisce un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2020, per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni. Il fondo concorre al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Anche in questo caso sarà un decreto ministeriale a definire la ripartizione dei fondi, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
Deposito temporaneo dei rifiuti
La norma introduce anche nuovi limiti quantitativi per il deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione. L’impresa o l’ente che produce i rifiuti potrà collocarne in deposito temporaneo complessivamente 60 metri cubi se genera esclusivamente di rifiuti non pericolosi, 20 metri cubi se pone in deposito solo rifiuti pericolosi oppure 40 metri cubi di rifiuti non pericolosi e 20 metri cubi di rifiuti pericolosi se li produce di entrambe le tipologie. Nel caso opti per la strategia di gestione basata sul volume dei rifiuti in deposito, il produttore dovrà aver cura di non superare i limiti indicati e, in ogni caso, provvedere ad avviare al recupero o allo smaltimento i rifiuti entro 18 mesi.
Donazioni di beni
La legge di conversione del decreto cura Italia introduce modifiche alle norme che disciplinano le “donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale” e le connesse agevolazioni fiscali.
L’articolo 16 della legge 19 agosto 2016 n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale), ora prevede anche la possibilità di donare i prodotti tessili, i prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, i giocattoli, i materiali per l'edilizia, gli elettrodomestici, i personal computer, i tablet, gli e-reader e gli altri dispositivi per la lettura in ormato elettronico.
Paolo Pipere
Consulente giuridico ambientale