La newsletter di ESO
Twitter facebook Youtube Linkedin


Rassegna del 5 Aprile 2018
    

GoGreen Newsletter

MUD, la scadenza del 30 aprile 2018 si avvicina


MUD, la scadenza del 30 aprile 2018 si avvicina

MUD, la scadenza del 30 aprile 2018 si avvicina: hai bisogno di assistenza e consulenza per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)? ESOmud garantisce un servizio completo, dalla compilazione del modello unico all'invio alla Camera di Commercio competente. Contatta il numero verde 800-854481 per conoscere le modalità di adesione.

Scopri di più sul servizio ESOweb per l'espletamento delle procedure burocratiche legate alla gestione dei rifiuti.

 

Quest’anno la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, da presentare entro il 30 aprile, dovrà essere realizzata usando una nuova modulistica. L’aggiornamento del modulo non risolve le difficoltà di compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale in precedenza sperimentate.
 
di Paolo Pipere, esperto di Diritto dell’Ambiente e consulente ambientale

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è lo strumento con il quale si realizza la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, un adempimento che consente di raccogliere ed elaborare statisticamente i dati sui rifiuti raccolti dai Comuni, prodotti da imprese ed enti, trasportati, intermediati, commercializzati e sottoposti a trattamenti finalizzati al recupero o allo smaltimento.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017 – “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018” – è stato sostituito il modulo di comunicazione in precedenza definito con DPCM 17 dicembre 2014. 
Negli ultimi anni la proliferazione incontrollata delle “comunicazioni”, delle “schede” e dei “moduli” del MUD ha causato non pochi problemi di compilazione. La modulistica in precedenza impiegata, che consentiva di raccogliere i dati su ogni tipologia di rifiuto, è stata affiancata, ma non sostituita, da altri moduli “specializzati” dedicati esclusivamente ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai rifiuti di imballaggio, con conseguente incremento delle difficoltà di individuazione delle sezioni da compilare. 
La necessità di istruzioni aggiuntive, rese note (con rifermento alla precedente modulistica) da ISPRA nel 2015, indirettamente conferma la necessità di una svolta radicale in direzione di una netta semplificazione della modulistica. ISPRA ricorda, infatti, che sono stati riscontrati numerosi errori commessi da dichiaranti tenuti a presentare sia la Comunicazione rifiuti sia la Comunicazione imballaggi o veicoli fuori uso o RAEE perché i gestori di queste tipologie di impianti di trattamento hanno dichiarato le medesime quantità di rifiuti sia nella modulistica “non specializzata” (Comunicazione rifiuti) sia in quella dedicata esclusivamente a particolari tipologie di rifiuto. Un’evidenza che dovrebbe condurre il Ministero dell’Ambiente a ritornare alle origini: moduli in grado di documentare produzione, trasporto o trattamento di differenti tipologie di rifiuti - ognuna delle quali in ogni caso perfettamente individuabile grazie al codice identificativo (CER/EER), allo scopo di migliorare la qualità e l’affidabilità dei dati raccolti.

I soggetti obbligati
Le norme che individuano i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti non hanno subito modifiche recenti, rispetto al 2017 non vi sono quindi variazioni dell’insieme di imprese ed enti tenuti a presentare il MUD.
In particolare, i soggetti obbligati a presentare le differenti “Comunicazioni” sono i seguenti.

1. Comunicazione Rifiuti (art. 189, c. 3, D.Lgs. 152/2006*)
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti speciali pericolosi che decadono dall’esercizio della loro attività); 
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; 
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti:
•    da lavorazioni industriali, 
•    da lavorazioni artigianali e 
•    da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, 
o costituiti da fanghi prodotti
•    dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e 
•    dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi 
L’individuazione di quest’ultimo sottoinsieme di soggetti obbligati è operata mediante riferimento alla “produzione iniziale” delle tipologie di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), pertanto deve essere segnalato che finora non mai è stato chiarito se l’obbligo sussista anche per i rifiuti non pericolosi decadenti da attività di recupero e smaltimento  dei quali i gestori degli impianti sono “nuovi produttori” ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera f).
La formulazione vigente dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 prevede l’obbligo di comunicazione annuale anche per le imprese agricole che producono rifiuti speciali pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro ma, a seguito delle previsioni della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, così come i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (servizi di barbiere e parrucchiere, attività degli istituti di bellezza e di tatuaggio e piercing), non sono più tenuti a presentare il MUD. Esonerati, infine, anche le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
La Comunicazione rifiuti deve essere presentata anche dai:
- Gestori degli impianti portuali di raccolta e dei servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (art. 4, c. 6, D.Lgs. 182/2003).

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso (Art. 7, c. 2-bis, D.Lgs. 209/2003)
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e dei relativi componenti e materiali. 

3. Comunicazione Imballaggi (art. 220, c. 2, D.Lgs. 152/2006)
- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c). 
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 19, c. 6, D.Lgs. 49/2014)
- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014. 

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione (art. 189, c. 5, del D.Lgs. 152/2006)
- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. 

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (art. 29, c. 6, D.Lgs. 49/2014)
- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento. 

Nuove schede e moduli
La “Scheda autorizzazioni”, in passato prevista solo per i gestori di alcune tipologie di impianti di trattamento, ora è legata ad ogni autorizzazione al trattamento di rifiuti del dichiarante. Diviene necessario, quindi, compilare una pluralità di schede autorizzazioni fornendo ogni informazione sui titoli abilitativi, sulle attività di gestione dei rifiuti e sulla capacità di trattamento autorizzata. 
Presumibilmente con l’estensione dell’obbligo si è inteso dar corso all’obbligo, finora non assolto, di creazione della banca dati completa e aggiornata di tutti gli impianti di trattamento a qualsiasi titolo autorizzati ad operare. Uno strumento essenziale per garantire la trasparenza e l’efficienza del settore. Certo è che il D.Lgs. 152/2006 prevede che siano gli enti che rilasciano le autorizzazioni o che iscrivono le imprese che effettuano la comunicazione per realizzare operazioni di recupero secondo le procedure semplificate a dover fornire al Catasto nazionale dei rifiuti, gestito da ISPRA, le copie dei titoli abilitativi. Questo nuovo onere che grava sugli operatori del settore non appare pertanto giustificato, anche in considerazione dell’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, sancito dall’art. 45, c. 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455, di acquisire d’ufficio, e non tramite richiesta alle imprese o ai cittadini, i dati in possesso di altre amministrazioni pubbliche.
Sembra, infine, che la scelta di richiedere i dati relativi alle autorizzazioni con la nuova scheda, e non mediante l’inserimento di tali dati nei moduli con i quali si documenta la singola attività di trattamento dei rifiuti (moduli MG “Operazioni di gestione rifiuti svolte nell'unità locale”, MG-Veicoli, MG-Imballaggi, MG-RAEE), precluda, o quantomeno renda estremamente difficile, la documentazione delle attività di gestione effettuate sulla base della singola autorizzazione.
Il D.P.C.M. di approvazione della nuova modulistica introduce, inoltre, una nuova “Scheda SBOP” relativa all’immissione sul mercato di borse in plastica. Si tratta di una rilevazione di dettaglio degli shopper in plastica suddivisi per tipologia (borse in materiale leggero di spessore inferiore a 50 micron, a 15 micron, borse biodegradabili e compostabili ecc.) che non coinvolge le singole imprese in qualità di dichiaranti perché tali dati devono essere forniti al catasto nazionale rifiuti esclusivamente dal Conai o dai sistemi di gestione dei rifiuti di imballaggi alternativi riconosciuti.

Comunicazione semplificata via PEC
Cambiano le modalità di invio della Comunicazione semplificata, una modalità di presentazione del MUD riservata ai produttori iniziali di rifiuti che non abbiano prodotto nel 2017 più di sette tipologie di rifiuti all’interno dell’unità locale alla quale si riferisce la dichiarazione, che non abbiano utilizzato più di tre trasportatori o impianti di trattamento per ogni tipologia di rifiuti e che non abbiano trasportato con mezzi dell’impresa o dell’ente rifiuti speciali pericolosi. Le condizioni citate devono essere tutte soddisfatte.
Da quest’anno è obbligatorio compilare la Comunicazione semplificata on-line, sul portale mudsemplificato.ecocerved.it, stampare la dichiarazione su carta e sottoscriverla, predisporre un unico file formato .pdf (eventualmente sottoscritto con firma digitale) contenente anche l’attestazione del versamento dei diritti di segreteria e, in caso di firma autografa,  la scansione del documento di identità del dichiarante, e inviare il file, allegandolo ad un messaggio di posta elettronica certificata riportante in oggetto il codice fiscale dell’impresa o dell’ente, all’indirizzo: comunicazioneMUD@pec.it.
Non sarà più possibile, perciò, spedire i moduli cartacei con raccomandata, come è avvenuto fino all’anno scorso.
Di seguito si riepilogano alcune delle difficoltà che emergono in fase di compilazione del MUD 2018.

Prodotti derivanti dal recupero
La modulistica contiene anche quest’anno una scheda dedicata alla rilevazione dei prodotti derivanti dalle operazioni di recupero (“Scheda materiali secondari”), beni rispetto ai quali la normativa primaria non prevede però alcun obbligo di dichiarazione. I gestori degli impianti di trattamento di rifiuti, infatti, sono tenuti a fornire dettagliate informazioni sui rifiuti ricevuti, trattati e prodotti, ma in nessun caso il D.Lgs. 152/2006 impone loro di dichiarare le merci commercializzate a seguito dei processi di recupero. A tale fine, come è noto, è già disponibile abbondante documentazione fiscale.

Gli stati fisici del rifiuto
La Scheda rifiuti presenta anche nella versione vigente “nuovi” stati fisici rispetto al passato: “vischioso/sciropposo” e “altro”,  in analogia con le schede movimentazione SISTRI. Tali stati fisici, però, non sono presenti né nei formulari identificativi del rifiuto (FIR) né nei registri di carico e scarico e pertanto potrebbero condurre ad attribuire stati fisici differenti al medesimo rifiuto in funzione della tipologia di adempimenti con i quali se ne documenta la gestione.  Si conferma, quindi, la rinuncia al processo di semplificazione in precedenza attuato con il modulo riferito al 2013, anno per il quale non era stata richiesta l’indicazione dello stato fisico del rifiuto, tra l’altro spesso desumibile dalla descrizione associata al codice: acque di lavaggio, rifiuti solidi, fanghi, polveri ecc.

Destino futuro dei rifiuti in giacenza
Nella modulistica da impiegare nel 2018 è stato mantenuto l’obbligo di distinguere tra i rifiuti “in giacenza” al 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce la dichiarazione (quest’anno il 2017) da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento. La richiesta è evidentemente impropria perché solo nel momento in cui si avvierà al trattamento il rifiuto, nel 2018, si verificherà se sarà possibile sottoporlo a operazioni di recupero o  di  smaltimento. In altri termini, s’impone all’impresa o all’ente di dichiarare sotto la propria responsabilità, esponendosi a sanzioni amministrative pecuniarie per nulla trascurabili, un dato che le “istruzioni aggiuntive per la compilazione” già dal 2015 tranquillamente ammettono possa “non essere noto al momento della compilazione del MUD”.

Indirizzi incompleti e codici del rifiuto “variabili”
Nella “Comunicazione semplificata” non è disponibile lo spazio per inserire l’indirizzo completo dell’impianto al quale è stato conferito il rifiuto (mancano la via e il numero civico), mentre il codice del rifiuto ai fini delle spedizioni transfrontaliere, desunto dal Regolamento 1013/2006/CE, è associato all’impianto estero di destinazione nonostante tale codice non cambi in funzione del destinatario o del Paese verso il quale il rifiuto è stato esportato.

Modulo RE
La modulistica in uso risolve, almeno in parte, le problematiche connesse al modulo RE, la sezione del MUD da impiegare per comunicare la produzione di rifiuti avvenuta fuori dall’unità locale del dichiarante. Rimediando all’errore commesso nel 2013, l’eliminazione delle causali rifiuti da “costruzioni, demolizioni e scavi” e “attività di bonifica”, che aveva comportato l’irrazionale obbligo di presentare un MUD per ogni luogo esterno alle unità locali del dichiarante ove fosse stato prodotto un rifiuto pericoloso nel corso di tali attività, il modulo da utilizzare quest’anno compendia le due causali con la dicitura “cantieri temporanei e mobili (anche di bonifica)”. 
Non è chiaro, invece, perché si continuino a riportare le causali “assistenza sanitaria” e “manutenzioni”, dato che fin dal 1998, per finzione giuridica, tali rifiuti: «si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività». Anche quest’anno una fonte secondaria, il DPCM istitutivo del MUD, in contrasto con la scelta confermata nel D.Lgs. 152/2006, norma di rango primario, di semplificare gli adempimenti documentali delle migliaia di imprese che effettuano operazioni di manutenzione, crea difficoltà e oneri aggiuntivi che non contribuiscono in alcun modo a migliorare la qualità dei dati raccolti. La principale conseguenza di questa scelta è l’impossibilità, per tutte queste imprese, di servirsi della “Comunicazione rifiuti semplificata”, perché le istruzioni ufficiali di compilazione condizionano la possibilità di impiegarla al fatto che i rifiuti siano stati prodotti “all’interno dell’unità locale alla quale si riferisce la dichiarazione”.

Modulo MG
Il campo “R13 – Messa in riserva per operazioni da R1 a R12” deve essere utilizzato, secondo le istruzioni ufficiali di compilazione, esclusivamente per documentare la quantità di rifiuto che il dichiarante ha “ricevuto e messo in riserva nell’unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti” oppure ha sottoposto nel proprio impianto ad un’operazione di “recupero di materia classificata esclusivamente con R13”. Un’indicazione analoga, anche se meno articolata, è stata fornita anche per i dati relativi al deposito preliminare (D15) ad altre operazioni di smaltimento.
La distinzione tra rifiuti messi in riserva o in deposito preliminare per essere trattati nell’impianto e quelli destinati a essere trattati altrove, infine, non è richiesta nel campo “quantità in giacenza al 31/12”, sebbene sia prescritta la suddivisione tra i rifiuti destinati in futuro a essere recuperati e quelli che si avvieranno allo smaltimento.

RAEE
L’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di rifiuti elettrici ed elettronici, l’allegato I del D.Lgs. 49/2014, è riportato anche nel nuovo decreto in modo inesatto perché privo del riferimento ai pannelli fotovoltaici. 
Impropria anche la richiesta di precisare la “categoria di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”, perché le dieci categorie sono riferite alle apparecchiature immesse sul mercato e non ai rifiuti, mentre i RAEE sono aggregati in “raggruppamenti” funzionali al trattamento che devono subire negli impianti.
Contraddittoria, infine, la richiesta di precisare nel modulo “Centro di raccolta RAEE” (CR-RAEE) se presso l’unità locale il dichiarante “ha svolto attività di recupero o di smaltimento” e il “numero di Moduli MG-RAEE compilati ed allegati alla SCHEDA CR-RAEE”. Le medesime istruzioni di compilazione, qualche riga prima, dispongono, infatti, che: «La scheda NON deve essere presentata con riferimento a […] impianti di trattamento autorizzati alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricevono i RAEE e svolgono su di essi attività di recupero e smaltimento: tali impianti devono presentare la scheda TRA».

 

*A causa della recente proroga del periodo di sperimentazione del Sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti, la versione vigente dell’art. 189 del D.lgs. 152/2006 è ancora quella antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.

 

Hai bisogno di assistenza e consulenza per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) da presentare entro il 30 aprile? ESOmud garantisce un servizio completo, dalla compilazione del modello unico all'invio alla Camera di Commercio competente. Contatta il numero verde 800-854481 per conoscere le modalità di adesione.

Scopri di più sul servizio ESOweb per l'espletamento delle procedure burocratiche legate alla gestione dei rifiuti.




Torna alle notizie GOGREEN




Rassegna del 5 Aprile 2018
 
8 di 24 della rassegna...
    
Siamo sulla buona strada per creare un mondo sostenibile entro il 2050?


ESO partecipa all’evento Keep Clean and Ride con i progetti esosport run e bike


I runners che corrono grandi distanze per sostenere una buona causa


La sostenibilità è la mia stella polare. Voglio rendere il mondo un posto migliore


La sostenibilità piace agli italiani
Fonte: la Repubblica, 3 aprile 2018

La mappa della sostenibilità
Fonte: ARPAT Toscana, 3 aprile 2018

Sviluppo sostenibile, crescita, decrescita felice: cerchiamo di fare un po’ d’ordine
Fonte: CORRIERE DELLA SERA, 2 aprile 2018

"Le tue scarpe al centro", un grande progetto benefico in tutta la Bassae
Fonte: MODENATODAY, 22 marzo 2018

 
 
Privacy   |   Supporto

www.eso.it - info@eso.it