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Rassegna del 30 Maggio 2019
    

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Quali sono le novità ambientali nella Legge europea 2018?


Quali sono le novità ambientali nella Legge europea 2018?

Il 26 maggio 2019 è entrata in vigore la Legge 3 maggio 2019, n. 37, a seguito dell’approvazione da parte del Senato, il 16 aprile scorso, del disegno di legge di delegazione europea che prevedeva importanti novità in materia ambientale, ora confermate al Capo VII della Legge Europea 2018.

Più precisamente si tratta di quattro articoli su rifiuti radioattivi e combustibile esaurito (art. 18), RAEE (art. 19), sfalci e potature (art. 20) ed infine sugli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi (art. 21).

L’art. 18 modifica il D.L.vo 45/2014 emanato con l’intento di istituire un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Un tema spinoso e delicato cui si è aggiunta recentemente la Legge 8 maggio 2019, n. 40, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio ed in vigore dal 22 maggio 2019, con cui l’Italia ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo transattivo con la Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) sulle responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi derivanti dall’esecuzione presso il Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (VA) di progetti di ricerca rientranti nel Programma nucleare italiano.

L’art. 19 è, invece, dedicato ai RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; tema non meno complesso e che nell’ultimo anno ha inciso non poco in termini operativi su tutti gli attori del sistema, a causa dell’estensione del suo campo di applicazione (il c.s. Open scope ). 

La norma interviene direttamente sul D.L.vo 49/2014 , attuativo della direttiva RAEE 2012/19/UE. 

In particolare, l’art. 19 – a decorrere dal 26 maggio – con l’obiettivo di un adeguato monitoraggio del tasso di raccolta differenziata relativo a tale particolare tipologia di rifiuto, dispone quanto segue: “i produttori (di AEE – Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE: 

a) ricevuti presso i distributori; 

b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;  

c) oggetto di raccolta differenziata” (art. 14, comma 3, D.L.vo 49/2014).

A rimarcare, poi, il Principio della responsabilità estesa del produttore, il quale stabilisce la responsabilità di produttori, importatori, distributori e, venditori, per i costi ambientali derivanti dalla produzione, dall’utilizzo e dalla gestione del “fine vita” dei loro prodotti, la Legge europea sostituisce interamente il settimo comma dell’art. 28, D.L.vo 49/2014, come segue:

«7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica».

I maggiori strascichi, tuttavia, si attendono sull’art. 20, il quale incide direttamente sul già (eccessivamente) ritoccato art. 185 del D.L.vo 152/2006 per quanto riguarda le esclusioni dalla disciplina sui rifiuti. 

Precisamente, l’art. 20 della Legge Europea 2018 riscrive la parte inerente l’esclusione di sfalci e potature, nei seguenti termini: “1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: 

[…]

f) la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente ne’ mettono in pericolo la salute umana”.

Qui si può ben parlare di aspettative deluse in quanto ci si poteva legittimamente aspettare che la modifica, in controtendenza rispetto a quella precedentemente introdotta dall’art. 41 del Collegato Agricoltura (L. 154/2016) , andasse a chiudere la procedura d’infrazione europea (EU PILOT 9180/17/ENV) che grava sull’Italia proprio in quanto la previsione della lett. f), c.1, art. 185, D.L.vo 152/2006, escludendo dalla disciplina sui rifiuti sfalci e potature provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, si pone in netto contrasto con quanto, invece, disposto dalla normativa comunitaria (Direttiva 2008/98/CE). 

Leggendo la riscrittura del disposto in questione proposta dalla Legge 37/2019, invece, si nota come il comunicato del 12 marzo 2019 firmato congiuntamente da Utilitalia, Fise Assombiente e Consorzio Italiano Compostatori (CIC) , il quale manifestava profonda preoccupazione per le ripercussioni che il DDL all’esame della Camera avrebbe avuto su tale specifico tema, sia rimasto del tutto e inspiegabilmente inascoltato.

Ultimo, ma non meno importante, è l’art. 21 il quale dispone l’abrogazione delle disposizioni della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) recanti l’estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.

 

  1. Per un maggior approfondimento si rinvia a S. SUARDI, RAEE: Verso l’”open scope”, in www.tuttoambiente.it.

  2. Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (GU n.73 del 28 marzo 2014 - Suppl. Ordinario n. 30).

      Entrata in vigore del provvedimento: 12 aprile 2014.

 3.Si veda “Sfalci e potature. Il "Collegato agricoltura" ha modificato l'art. 185 TUA”, in www.tuttoambiente.it.

 4. Si noti che sullo stesso tema era già stato presentato un Comunicato stampa congiunto di CIC (Consorzio Italiano Compostatori), UTILITALIA e FISE Assoambiente (Associazioni delle imprese dei servizi ambientali) datato 16 giugno 2017 con il quale tali Enti invitano la Camera dei Deputati, in occasione dei lavori sul testo del disegno di legge recante le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017 (AC. 4505), a “sanare la frattura creata con la normativa europea dall’art. 41 della legge 28 luglio 2016 n. 154 (c.d. "Collegato Agricolo") che ha fatto uscire dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, "sfalci e potature" provenienti dalla manutenzione del verde urbano. In seguito all’approvazione del "Collegato Agricolo" la Commissione europea ha ribadito (IT-E-008519/2016) che la direttiva 2008/98/CE include nella definizione di rifiuto organico anche gli sfalci e le potature di giardini e parchi, impegnandosi peraltro a sollevare la questione con le autorità italiane, con cui è stato aperto un percorso di carattere precontenzioso che, se non corretto per tempo, porterà inevitabilmente alla procedura d’infrazione”.

Sabrina Suardi

Environmental Specialist

 

Fonte: ESO.

 




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