L’approvazione definitiva della legge di conversione del Dl 135/2018 (decreto ‘Semplificazioni’) avvenuta il 7 febbraio 2019, prevede l'istituzione del ‘Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti’, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in sostituzione del SISTRI, soppresso dall’1 gennaio 2019.
La Legge 11 febbraio 2019 n. 12 ha convertito il Decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione confermando, dall’ 1 gennaio 2019, la soppressione del SISTRI e dell’obbligo di versare i contributi previsti.
In base a quanto stabilito dalla legge istitutiva, al nuovo registro dovranno iscriversi, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto i seguenti soggetti:
– enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
– produttori di rifiuti pericolosi;
– enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
– commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
– consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
– i soggetti previsti all’articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006 per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi.
Le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale verranno fissate con decreto del Ministero dell’Ambiente ‘secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori’.
Nel confermare la soppressione del Sistri, la legge ribadisce altresì l'applicazione, dall’1 gennaio 2019 e fino alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, degli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010.
Ovvero, compilazione dei formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD.
Rimane valida la possibilità di compilare e tenere registro di carico e scarico e formulari anche in formato digitale.
L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.
La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto applicativo saranno soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie.
Chiara Lezzi
Environmental specialist