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Rassegna del 24 Gennaio 2019
    

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END OF WASTE - Pannolini (PAP) – parere favorevole Consiglio di Stato


END OF WASTE - Pannolini (PAP) – parere favorevole Consiglio di Stato

In data 14 gennaio 2019 il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere favorevole sullo Schema di Regolamento trasmesso dal Ministero dell’Ambiente che stabilisce, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Dlgs 152/2006, i criteri in base ai quali, i materiali derivanti dai prodotti assorbenti per la persona (PAP), da rifiuti possono essere trasformati e qualificati come prodotti dopo un trattamento specifico

Nello schema di regolamento è riportata la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP). La cessazione della qualifica di rifiuto costituisce un passaggio necessario ai fini dello sviluppo delle diverse importanti potenzialità connesse al settore del riciclo e del recupero dei rifiuti.

La fonte normativa comunitaria del regolamento è costituita dalla direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE recepita a livello nazionale dal D.Lgs.205/2010, il quale ha introdotto l’articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) nel decreto legislativo 152/2006, prevedendo, tra l’altro, che:

“1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.


In particolare viene rappresentata l'esistenza di un "mercato" e di scopi specifici di utilizzo – in assenza di impatti complessivi negativi su salute e ambiente, per i quali sono stati coinvolti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l’Istituto superiore di sanità (ISS), – per i tre materiali che derivano dal trattamento dei rifiuti dei Pap:

* miscela di plastica a base di poliolefine

* polimero super assorbente (SAP)

* cellulosa a basso o alto contenuto di SAP

in ragione del fatto che gli stessi materiali risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio. Fatto salvo il divieto di utilizzare i rifiuti in questione per realizzare imballaggi alimentari (Allegato 5 dello schema di regolamento).

Stiamo parlando soprattutto di pannolini, pannoloni e assorbenti per i quali in Italia ogni anno si producono circa 900.000 tonnellate di rifiuti – provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate e da scarti di produzione – che dopo un trattamento specifico possono rientrare nel ciclo produttivo valorizzando un materiale nell’ottica dell’economia circolare.

Basti pensare che, secondo quanto riportato nella nota del 7 dicembre 2018, da una tonnellata di PAP riciclati si recuperano 95 kg di plastica da usare in nuove produzioni; 185 kg di materia cellulosica da usare per varie produzioni; 95 kg di polimero SAP riciclato per la produzione di nuovi prodotti assorbenti non PAP.

In base allo schema di regolamento, composto di sette articoli e sei allegati, i Pap cesseranno di essere considerati rifiuti quando conformi ai requisiti tecnici generali stabiliti dall'allegato 1 del provvedimento (rifiuti ammessi, criteri e controlli in ingresso, processo di recupero, criteri sanitari e

piani di controllo del processo di trattamento) e ai rispettivi requisiti tecnici di cui agli allegati 2, 3 e 4 (criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto per i tre materiali derivanti dal trattamento).

Come segnalato dal Ministero dell’Ambiente nel testo del parere: “lo schema di regolamento proposto per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali recuperati dai PAP è il primo in Europa in quanto a livello comunitario non sono ancora stati stabiliti i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto e non risultano esperienze analoghe negli altri Paesi dell’Unione europea”.

Il Consiglio di Stato ribadisce la necessità di prevedere efficaci e costanti strumenti di monitoraggio dell'intero processo, in considerazione del fatto che l’intervento normativo costituisce, in sostanza, un "prototipo" a livello europeo.

 

 

Chiara Lezzi

Environmental specialist

 




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