La Newsletter di ESO
ISSUE 316

Definiti i criteri per il recepimento della direttiva sui prodotti monouso in plastica

Definiti i criteri per il recepimento della direttiva sui prodotti monouso in plastica

La norma nazionale dovrà prevedere la riduzione del consumo dei bicchieri di plastica e  consentirà l’immissione sul mercato dei prodotti monouso in plastica biodegradabile e compostabile.

La legge di delegazione europea (Legge 22 aprile 2021, n. 53) ha definito i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà rispettare nella predisposizione della norma nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.  

 

La direttiva “promuove approcci circolari che privilegiano prodotti e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che prodotti monouso”, con l’obiettivo primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti e di evitarne la dispersione nell’ambiente e, in particolare, nei mari. Infatti, le istituzioni europee hanno rilevato che: “nell’Unione, dall’80 all’85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 % del totale”.  

 

Per perseguire le finalità indicate la disposizione europea, che deve essere recepita entro il 3 luglio, vieta l’immissione sul mercato di alcuni prodotti monouso in plastica e prevede una progressiva limitazione dell’impiego di altri articoli “usa e getta”. 

 

I prodotti monouso in plastica dei quali sarà vietata l’immissione sul mercato sono i seguenti: 

1)  Bastoncini cotonati (con limitate eccezioni);  

2)  posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);  

3)  piatti;  

4)  cannucce (con limitate eccezioni);  

5)  agitatori per bevande;  

6)  aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;  

7)  contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:  
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;  
b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e  
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,  

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; 

8)  contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;  

9)  tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.  

 

La norma nazionale dovrà garantire, in conformità con le prescrizioni della Direttiva, una riduzione duratura del  consumo  dei  seguenti prodotti monouso: 

 

1)Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 

2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:  

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;  

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e  

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,  

compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti. 

 

La disposizione italiana dovrà “promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti   e   materiali   innovativi   e sostenibili” e incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e  riutilizzabili alternativi a quelli monouso anche  attraverso   la   messa   a disposizione del consumatore  finale,  presso  i  punti  vendita,  di prodotti   riutilizzabili. 

 

La norma in preparazione dovrà prevedere, nel caso non sia possibile l'uso di alternative  riutilizzabili  ai prodotti di plastica monouso destinati ad  entrare  in  contatto  con alimenti per i quali è previsto il divieto di commercializzazione, a differenza della Direttiva, la possibilità di immetterli sul mercato   se  “realizzati  in   plastica   biodegradabile   e compostabile certificata conforme allo standard europeo  della  norma UNI  EN  13432  e  con  percentuali  crescenti   di   materia   prima rinnovabile”. 

 

I bicchieri di plastica dovranno essere inclusi fra i prodotti dei quali sarà vietata la commercializzazione, anche in questo caso a differenza di quanto avverrà negli altri Stati membri dell’Unione Europea. 

 

Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale

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