La Newsletter di ESO
ISSUE 331

Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 196 attuativo della Direttiva (UE) 2019/904 (Direttiva SUP) sulla riduzione dei prodotti in plastica monouso. Le principali novità.

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Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 196 attuativo della Direttiva (UE) 2019/904 (Direttiva SUP) sulla riduzione dei prodotti in plastica monouso. Le principali novità.

Il 30 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 196 attuativo della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, nota come Direttiva SUP, in vigore dal prossimo 14 gennaio 2022.

Gli aspetti principali da segnalare sono i seguenti:

  • l’obiettivo consiste nel ridurre significativamente il consumo dei prodotti di plastica monouso (SUP) entro il 2026 rispetto ai flussi dichiarati nel 2022;
  • sarà vietata l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso, ogniqualvolta siano disponibili alternative (di cui all’Allegato, Parte B del d.lgs.) e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, nonché degli attrezzi da pesca in plastica. Tale comportamento verrà sanzionato con una sanzione amministrativa da 2.500,00 a 25.000,00 euro;
  • il divieto non sarà applicato ai prodotti realizzati in materia biodegradabile e certificati secondo le norme UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:
  1. ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti;
  2. qualora l’impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
  3. laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
  4. in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
  5. in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
  6. qualora l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore;
  • sarà supportato lo sviluppo di accordi e contratti di programma con enti pubblici per ridurre il consumo dei SUP e promuovere le sperimentazioni di sistemi di restituzione, raccolta, sanificazione e recupero dei SUP;
  • è previsto un incremento dei requisiti di marcatura di taluni prodotti SUP, come assorbenti, salviettine per l’igiene, prodotti del tabacco e tazze/bicchieri per bevande, consistenti in informazioni circa la modalità di gestione del rifiuto e la presenza di plastica nel prodotto;
  • è stata aumentata la sanzione amministrativa in caso di non corretta applicazione dell’etichettatura ambientale di cui all’art. 219 co. 5 cit. (prima da 1.000,00 a 10.000,00 euro, ora da 5.000 a 25.000,00 euro);
  • è stato rafforzato il regime di responsabilità estesa del produttore (REP), obbligando tutti i produttori di prodotti di plastica monouso ad iscriversi ai sistemi costituiti (o costituenti) di REP ed assicurando la possibilità di parteciparvi agli utilizzatori, nonché alle altre categorie di operatori interessati. La mancata iscrizione comporta la sanzione amministrativa di 5.000,00, ove non sia già sanzionato dal cod. amb;
  • conseguentemente, è stata rafforzata e sollecitata la costituzione di nuovi sistemi autonomi di REP entro il 31 dicembre 2024, in conformità con le recenti riforme introdotte dal D.lgs. 116/2020 agli art. 178-bis e ss. del cod. amb.

 

Francesca Allocco
avvocato che si occupa di diritto dell’ambiente

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Rassegna del 10 Dicembre, 2021

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