La Newsletter di ESO
ISSUE 432

RENTRI 2026: ultime scadenze, obblighi per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi e conservazione digitale

eso.it

RENTRI 2026: ultime scadenze, obblighi per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi e conservazione digitale

Nota operativa per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (piccole dimensioni), e per la conservazione digitale dei documenti

 

Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 è aperta la terza e ultima finestra di iscrizione al RENTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi di dimensioni più ridotte. Di seguito il quadro normativo, i soggetti obbligati e i principali impatti operativi su registri e formulari.

1. Quadro normativo: D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e Codice dell’Ambiente

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è istituito dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59, in attuazione dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

Il decreto:

  • disciplina il sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti;
  • definisce chi deve iscriversi, quando e come;
  • stabilisce modelli e regole per: registro cronologico di carico e scarico; nuovo Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), cartaceo e digitale (xFIR); trasmissione dei dati al RENTRI.

Obiettivo: realizzare un sistema unico, digitale e trasparente per seguire il rifiuto dalla produzione al destino finale (recupero/smaltimento), con dati strutturati e disponibili per le autorità di controllo.

2. Chi deve iscriversi tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026

La finestra 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026 è la terza ed ultima prevista per i produttori iniziali. In questa fase devono iscriversi:

  • Enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con numero di dipendenti ≤ 10;
  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi non organizzati in enti o imprese, a prescindere dal numero di dipendenti.

2.1 Esclusioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, introducendo specifiche esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI. Sono esclusi:

  • a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’art. 237, comma 1;
  • b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 190, commi 5 e 6.

Rientrano, in particolare, nell’area delle esclusioni ex art. 190 commi 5 e 6:

  • imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile con volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • soggetti esercenti attività ricadenti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli con codice EER 18.01.03*;
  • produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa (come previsto dal comma 6).

2.2 Riepilogo delle prime due finestre già trascorse

Periodo

Soggetti interessati

15 dicembre 2024 – 13 febbraio 2025

• enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
• tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (trasportatori, impianti di trattamento, commercianti/intermediari, consorzi, gestori di centri di raccolta, soggetti delegati).

15 giugno 2025 – 14 agosto 2025

• enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti (in particolare da attività industriali e artigianali).

Dopo il 13 febbraio 2026 tutti i produttori obbligati dovranno risultare iscritti al RENTRI.

3. Registri e formulari: cosa cambia con il digitale

Il D.M. 59/2023 introduce nuovi modelli di:

  • Registro cronologico di carico e scarico;
  • Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), in versione cartacea e digitale (xFIR).

Dal 13 febbraio 2025:

  • entrano in vigore i nuovi modelli di registro e FIR, applicabili a tutti gli operatori, anche non iscritti;
  • i vecchi modelli (D.M. 145/1998) non sono più utilizzabili;
  • registro cartaceo: si usa il nuovo modello RENTRI, da vidimare in Camera di Commercio fino all’obbligo di registro digitale;
  • FIR cartaceo: la vidimazione è esclusivamente digitale tramite RENTRI (non più in CCIAA).

Per i soggetti iscritti al RENTRI:

  • dalla data di iscrizione, la tenuta del registro deve avvenire in modalità digitale;
  • i dati devono essere trasmessi al RENTRI con cadenza mensile (entro la fine del mese successivo a quello dell’annotazione).

3.1 Regole di utilizzo FIR digitale e FIR cartaceo per i produttori di rifiuti

1) Produttori iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti

Rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e artigianali, trattamento rifiuti, fanghi e depurazione, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.

  • FIR digitale (xFIR): rifiuti pericolosi e non pericolosi (obbligatorio).
  • FIR cartaceo: non ammesso.

2) Produttori iscritti al RENTRI con fino a 10 dipendenti

Rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e artigianali, trattamento rifiuti, fanghi e depurazione, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.

  • FIR digitale (xFIR): solo rifiuti pericolosi.
  • FIR cartaceo: rifiuti non pericolosi (con possibilità di scelta volontaria del FIR digitale anche per i non pericolosi).

3) Produttori iscritti al RENTRI – rifiuti prodotti nell’ambito di attività agricole, edilizia (C&D), commerciali, di servizio e sanitarie

  • FIR digitale (xFIR): solo rifiuti pericolosi.
  • FIR cartaceo: rifiuti non pericolosi (con possibilità di scelta volontaria del FIR digitale anche per i non pericolosi).

4) Produttori NON iscritti al RENTRI

Rifiuti non pericolosi – Obbligo FIR:

  • FIR cartaceo: utilizzabile per i rifiuti non pericolosi.
  • FIR digitale (xFIR): non utilizzabile.
  • Nota: questi operatori possono iscriversi volontariamente al RENTRI per poter utilizzare il FIR digitale, assumendo gli obblighi del sistema.

4. Come ESOweb e miRegolo accompagnano i clienti nel passaggio al RENTRI

Con ESOweb e il software miRegolo supportiamo i nostri Clienti lungo tutto il percorso di adeguamento al RENTRI, in modo strutturato, continuativo e conforme alla normativa.

I principali servizi offerti:

  • Verifica preliminare degli obblighi: In base alla tipologia di attività, ai codici EER e al numero di dipendenti, individuiamo con il Cliente se e quando scatta l’obbligo di iscrizione al RENTRI.
  • Supporto operativo all’iscrizione: Affiancamento nella compilazione dei dati, nella gestione dei contributi annuali e nella definizione di ruoli e incarichi.
  • Configurazione dei registri digitali: Impostazione del registro cronologico di carico e scarico, in linea con le specifiche tecniche RENTRI.
  • Gestione del FIR digitale (xFIR): Integrazione del FIR digitale nei flussi operativi, supporto per firma digitale, trasmissione dei dati al RENTRI e corretta gestione documentale.
  • Conservazione Digitale dei dati (servizio a norma): Servizio di conservazione digitale dei documenti ambientali (registro digitale, FIR/xFIR, ricevute e metadati) conforme al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e alle Linee Guida AgID. La conservazione deve garantire autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità nel tempo. Il periodo di conservazione del registro integrato con i formulari è almeno di 3 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 190 D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020).
  • Formazione continua: Aggiornamenti normativi e sessioni di formazione dedicate a responsabili ambientali, uffici amministrativi e logistica.

4.1 Il vantaggio per il Cliente

In questo modo i Clienti non devono affrontare autonomamente la complessità normativa e tecnica, ma possono concentrarsi sul proprio business, sapendo che l’adeguamento al RENTRI e il passaggio al FIR digitale sono gestiti in modo coerente, tracciabile e conforme.

Riferimenti normativi essenziali

  • D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), in particolare art. 188-bis, art. 190 e art. 193.
  • D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (RENTRI) – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 126 del 31/05/2023.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 789.
  • D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) e Linee Guida AgID su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

 

 

Per informazioni:

 

Numero verde 800-854481

Email info@esoweb.it

Torna alle notizie GOGREEN

Rassegna del 09 Gennaio, 2026

13 di 18 della rassegna...

Green Communities: la cooperazione per rimettere in moto i Comuni italiani marginali

lindipendente.online

2025 anno delle auto elettriche. In Italia +46%, Norvegia da record

rinnovabili.it

Ambiente, oltre 53mila volontari in azione: con Plastic Free rimosse 575 tonnellate di rifiuti nel 2025

affaritaliani.it

Microplastiche, copiare i pesci può aiutarci a non inquinare

lifegate.it

Le riserve d’acqua in montagna da tutelare nel mondo

inabottle.it

In Germania energia eolica e solare prime fonti di produzione di elettricità: 55,9% del totale

greenreport.it

Plastic Free e Second Life: un patto per combattere l'inquinamento marino

greencity.it

Dai sottoprodotti alimentari alla salute: il ruolo dei biomateriali nella bioeconomia circolare

greenplanner.it

Diamo voce alle imprese che credono nell’efficienza energetica

greenplanner.it

I volontari di Retake al lavoro per rimuovere i rifiuti di Natale e Capodanno

repubblica.it

Microplastiche, cosa abbiamo scoperto sui danni alla salute dell’inquinamento

repubblica.it

Fast fashion sotto accusa: la denuncia dei Paesi africani contro le interferenze nei progetti ONU

economiacircolare.com

ESO

Società Benefit arl

Via Giuseppe Ungaretti, 27 - I 20073 - OPERA - MI

Tel. (+39) 02.530.111 R.A. - Fax (+39) 02.530.11.209 - info@eso.it - www.eso.it


P.IVA IT 13288930152 - N. Iscr. Reg. delle Imprese di Milano 13288930152

REA 1636344 - Capitale sociale € 300.000,00


Iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Sezione Regione Lombardia - Iscrizione n° MI31797

Iscritto all’Albo Nazionale per il Trasporto Conto Terzi. - Iscrizione n° MI-0884798-E


© Copyright 2022 - All Rights Reserved

GOGREEN® è un marchio registrato di ESO - © 2022