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ISSUE
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eso.it

Nota operativa per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (piccole dimensioni), e per la conservazione digitale dei documenti
Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 è aperta la terza e ultima finestra di iscrizione al RENTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi di dimensioni più ridotte. Di seguito il quadro normativo, i soggetti obbligati e i principali impatti operativi su registri e formulari.
1. Quadro normativo: D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e Codice dell’Ambiente
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è istituito dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59, in attuazione dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
Il decreto:
Obiettivo: realizzare un sistema unico, digitale e trasparente per seguire il rifiuto dalla produzione al destino finale (recupero/smaltimento), con dati strutturati e disponibili per le autorità di controllo.
2. Chi deve iscriversi tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026
La finestra 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026 è la terza ed ultima prevista per i produttori iniziali. In questa fase devono iscriversi:
2.1 Esclusioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199)
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, introducendo specifiche esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI. Sono esclusi:
Rientrano, in particolare, nell’area delle esclusioni ex art. 190 commi 5 e 6:
2.2 Riepilogo delle prime due finestre già trascorse
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Periodo |
Soggetti interessati |
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15 dicembre 2024 – 13 febbraio 2025 |
• enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti; |
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15 giugno 2025 – 14 agosto 2025 |
• enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti (in particolare da attività industriali e artigianali). |
Dopo il 13 febbraio 2026 tutti i produttori obbligati dovranno risultare iscritti al RENTRI.
3. Registri e formulari: cosa cambia con il digitale
Il D.M. 59/2023 introduce nuovi modelli di:
Dal 13 febbraio 2025:
Per i soggetti iscritti al RENTRI:
3.1 Regole di utilizzo FIR digitale e FIR cartaceo per i produttori di rifiuti
1) Produttori iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti
Rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e artigianali, trattamento rifiuti, fanghi e depurazione, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.
2) Produttori iscritti al RENTRI con fino a 10 dipendenti
Rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e artigianali, trattamento rifiuti, fanghi e depurazione, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.
3) Produttori iscritti al RENTRI – rifiuti prodotti nell’ambito di attività agricole, edilizia (C&D), commerciali, di servizio e sanitarie
4) Produttori NON iscritti al RENTRI
Rifiuti non pericolosi – Obbligo FIR:
4. Come ESOweb e miRegolo accompagnano i clienti nel passaggio al RENTRI
Con ESOweb e il software miRegolo supportiamo i nostri Clienti lungo tutto il percorso di adeguamento al RENTRI, in modo strutturato, continuativo e conforme alla normativa.
I principali servizi offerti:
4.1 Il vantaggio per il Cliente
In questo modo i Clienti non devono affrontare autonomamente la complessità normativa e tecnica, ma possono concentrarsi sul proprio business, sapendo che l’adeguamento al RENTRI e il passaggio al FIR digitale sono gestiti in modo coerente, tracciabile e conforme.
Riferimenti normativi essenziali
Per informazioni:
Numero verde 800-854481
Email info@esoweb.it
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Rassegna del 09 Gennaio, 2026 |
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