Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole (condizionato) sullo schema di regolamento recante: Disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il citato articolo 228, comma 1, dispone che "al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso".
Detto contributo è riportato in fattura in modo chiaro e distinto e rimane invariato in tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico.
Con questo schema di regolamento il Ministero dell’Ambiente disciplina, in attuazione del Dlgs 152/2006, la filiera del recupero degli pneumatici fuori uso. La nuova regolamentazione una volta definitivamente approvata, andrà a sostituire l'attuale regolamento Pfu (Dm 82/2011) e il Dm 20 gennaio 2012 (Contributo di gestione dei Pfu dei veicoli a fine vita).
Se pur favorevole, il parere del Consiglio di Stato chiede al Ministero dell'Ambiente ulteriori modifiche che riguardano, in particolare, l'opzione interpretativa dell'esclusività del contributo ambientale per il finanziamento integrale della filiera e la necessità della preliminare approvazione del contributo da parte del Ministero.
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Chiara Lezzi
Environmental specialist