La newsletter di ESO
Twitter facebook Youtube Linkedin


Rassegna del 18 aprile 2019
    

GoGreen Newsletter

RAEE: la raccolta cresce ma non basta!


RAEE: la raccolta cresce ma non basta!

Il 15 aprile 2019 il Centro di Coordinamento RAEE ha presentato il consueto rapporto annuale sul ritiro e il trattamento dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in Italia.

Se è ancora prematura ogni valutazione circa il bilancio sull’implementazione della seconda fase di applicazione della normativa dedicata a tale particolare tipologia di rifiuto1 – l’ormai famoso “Open scope2” – certo risulta, comunque, il trend positivo della raccolta che si attesta ad un +5% rispetto al 2017.
“Si tratta di un importante traguardo” commenta Giorgio Arienti – Presidente del CdC RAEE “che però rappresenta solo un punto di passaggio verso i target sempre più ambiziosi definiti dalla Comunità Europea”.

Un cammino già segnato, quello comunitario, che dal 4 luglio 2018 ha raggiunto già la prima tappa con l’entrata in vigore delle quattro direttive3 che riscrivono la normativa finora vigente in armonia con i principi base e gli obiettivi insiti al concetto di economia circolare. Ci si riferisce ovviamente al c.d. Pacchetto “Circular Economy”, il quale contiene anche la direttiva n. 849 che, tra le altre, modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche4.

Evidente risulta essere lo spirito che deve animarne l’applicazione: la prevenzione e la limitazione dei conferimenti in discarica, promuovendo il riuso ed il riciclo in ottemperanza alla gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 4 della Direttiva 2008/98/CE, recepito nel nostro ordinamento all’art. 179, D.L.vo 152/2006 e, per quanto qui interessa, dallo stesso art. 6 del D.L.vo 49/2014.
“1. La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo […] in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse.
2. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorità di cui al comma 1, i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalità di cui all'articolo 18”.

Tale obiettivo – che, purtroppo, ancora oggi ha dell’utopico – può essere raggiunto solo se tutti gli attori del sistema sono correttamente informati circa le modalità di gestione del prodotto giunto a fine vita.
Il cittadino deve sapere che quando il frigorifero non funziona più, il distributore presso il quale sceglie di acquistare il sostituto ha l’obbligo giuridico5 di assicurare, al momento della fornitura, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente.
Deve sapere che se il cellulare, lo spazzolino ed il rasoio elettrico sono rotti non deve più accumularli nel cassetto o, ancora peggio, gettarli nell’indifferenziata… può depositarli gratuitamente (senza alcun vincolo di acquisto) in uno degli appositi contenitori che i grandi rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono disporre presso i propri punti vendita grazie al sistema di ritiro “Uno contro Zero”6.
Il cittadino ha diritto di conoscere le opzioni che la norma gli mette a disposizione. È fondamentale che sappia, inoltre, che ogni rifiuto elettrico o elettronico contiene al suo interno sostanze dannose sia per la salute dell’uomo che per l’ambiente (Clorofluorocarburi, Piombo, Cadmio, Mercurio solo per citarne alcuni) e che, se non ha la possibilità di usufruire dei sistemi di ritiro innanzi ricordati, può comunque portare il vecchio elettrodomestico presso l’isola ecologica del suo Comune di residenza.

L’impresa, invece, non deve sentirsi sola come spesso purtroppo accade, ma deve conoscere i canali cui può appoggiarsi per la gestione a norma di legge dei rifiuti che genera. Deve sapere che i RAEE generati dalle proprie attività possono essere gestiti in maniera individuale organizzando, quindi, un sistema autosufficiente avendo cura di servirsi di operatori in possesso dei titoli necessari, oppure possono essere gestiti affiancandosi ad uno dei tanti consorzi istituiti a tale scopo.

L’informazione non è necessaria solo per incrementare le percentuali di gestione legale del rifiuto ma risulta fondamentale, altresì, per favorire, anche attraverso la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE (art. 5, c.1, lett. a) e b), D.Lgs. 49/2014).

Difatti, con l’estensione del campo di applicazione della norma speciale in discussione – “l’open scope” appunto – sempre più centrale risulterà essere l’implementazione di quanto disposto dall’art. 27 del D.L.vo 49/2014, dedicato proprio all’"Informazione agli impianti di trattamento”, il quale prevede che: “1. Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonché la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonché ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato.
2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione del presente decreto le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato.
3. Per consentire ai centri di preparazione il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto dell'AEE in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose.
4. Le informazioni vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line), anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento”.

Una banca dati che attualmente di certo non può definirsi all’altezza degli ambiziosi obiettivi richiamati.  Disponibile sul sito istituzionale del Centro di Coordinamento RAEE, si compone di sole 22 schede che, oltre ad essere irrisorie rispetto alla varietà di AEE sul mercato, che dal 15 agosto 2018 rientrano nel campo di applicazione della normativa vigente, le schede risultano fin troppo generiche, obsolete e parziali (in quanto riferibili esclusivamente al mondo domestico).

Per ora non resta, quindi, che affidarci alle parole ottimistiche del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa che assicura “l’impegno del Ministero per raggiungere questi traguardi è totale, soprattutto in presenza del cosiddetto «Open scope» che da agosto 2018 ha introdotto numerose altre AEE nel campo di applicazione della normativa sui RAEE. Lo sforzo per emanare una normativa che rafforzi la certezza della corretta gestione dei RAEE e di tutte le frazioni che si ottengono dal trattamento di questi rifiuti tra tutti gli attori della filiera è testimoniato dal completamento della decretazione attuativa che questa amministrazione sta promuovendo. In particolare, la definizione delle corrette condizioni per consentire il trattamento adeguato dei RAEE, nonché per consentirne l’eventuale preparazione per il riutilizzo.
Altresì, il Ministero si sta impegnando per far conoscere ai cittadini la possibilità di conferire i propri RAEE in punti facilmente raggiungibili, attraverso l’implementazione dei centri di raccolta comunali e lo sviluppo dell’attività di raccolta da parte dei distributori”.

 

Sabrina Suardi
Environmental consultant

 

1D.L.vo 49/2014, Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (GU n.73 del 28 marzo 2014 - Suppl. Ordinario n. 30). Entrata in vigore del provvedimento: 12 aprile 2014.

2Un campo di applicazione inclusivo che, a partire dal 15 agosto 2018, ha determinato l’estensione della vigenza della presente normativa a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, salvo specifiche esclusioni.

3Datate 30 maggio 2018 e pubblicate sulla GUUE L. 150 del 14 giugno 2018.

4Tutte le nuove Direttive dovranno essere recepite dagli Stati Membri entro il 5 luglio 2020.

5Il riferimento normativo è all’art. 11 del D.L.vo 49/2014 e all’art.1 del D.M. 65/2010 - Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature (GU Serie Generale n.102 del 04 maggio 2010). Entrato in vigore il 19 maggio 2010.

6Il D.M. 31 maggio 2016, n. 121 definisce, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 4, D.L.vo 14 marzo 2014, n. 49, le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici e conferiti dagli utilizzatori finali senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (c.d. ritiro “uno contro zero”).




Torna alle notizie GOGREEN




Rassegna del 18 aprile 2019
 
8 di 26 della rassegna...
    
Earth Day, Giornata Mondiale della Terra
Fonte: ESO

“Il Giardino di Betty” per i bambini dell'Ospedale San Carlo a breve diventa realtà
Fonte: ESO

Ambiente, Sport diventa plastic free: firmato protocollo d’intesa Ministero-Coni
Fonte: Ministero dell'Ambiente

5 idee per una Pasqua “green”
Fonte: Essere donna online

Pavia, l'asfalto assorbe la luce del sole e si illumina di notte: la ciclabile è blu fluo
Fonte: La Repubblica

Greta in Senato, Casellati la ringrazia per il coraggio e l'esempio
Fonte: ANSA

90% di energia pulita nel 2050: un'azienda investe 730 milioni su Bolzano
Fonte: WIRED

“La bici è il mezzo, l’ambiente il fine”. Tursi neo-presidente della Fiab del futuro
Fonte: Rivista BC

 
 
Privacy   |   Supporto

www.eso.it - info@eso.it