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Rassegna del 30 Novembre 2017
    

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Registro di carico e scarico dei rifiuti e modello unico di dichiarazione ambientale


Registro di carico e scarico dei rifiuti e modello unico di dichiarazione ambientale

In questo articolo rammentiamo, con riferimento ai produttori iniziali di rifiuti, quali sono le imprese e gli enti tenute a movimentare periodicamente il registro di carico e scarico e a presentare annualmente il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

L’art. 190 (registri di carico e scarico), comma 1, del D.Lgs. 152/2006 nella formulazione attualmente vigente (quindi quella antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 che entreranno in vigore solo a partire dalla data di piena operatività del SISTRI – Sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti) dispone che:

«I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti».

L’articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 specifica che:

«3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie».

Pertanto i soggetti che producono rifiuti speciali non pericolosi tenuti a istituire e annotare periodicamente i registri di carico e scarico dei rifiuti sono esclusivamente quelli che producono i rifiuti indicati alle lettere c), d) e g) dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Ne consegue che i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle indicate nel paragrafo precedente, per esempio l’arredamento in uso in azienda e in seguito dismesso, non comportano l’obbligo di “tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti”.

L’istituzione e l’annotazione periodica del registro di carico e scarico gravano inoltre, con le limitate esclusioni in seguito precisate, su tutti i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, indipendentemente dalla frequenza di produzione e dalla quantità di scarti generati. L’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, infatti, elenca tra i soggetti obbligati: «le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi».

Per quanto riguarda il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) i soggetti obbligati sono quelli individuati dalla formulazione vigente dell’art. 189, comma 3:

«3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti».

Pertanto i soggetti che producono rifiuti speciali non pericolosi tenuti a compilare e inviare il MUD sono esclusivamente quelli che producono i rifiuti indicati alle lettere c), d) e g) dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

che non occupano più di dieci dipendenti (riferiti all’ente o all’imprese nel complesso e non alla singola unità locale).

Ne consegue che i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle indicate nel paragrafo precedente, per esempio l’arredamento in uso in azienda e in seguito dismesso, non comportano l’obbligo di presentazione del MUD.

Con riferimento al MUD, infine, si ricorda che sia l’impresa o l’ente produttore iniziale di rifiuti speciali pericolosi sia l’impresa o l’ente che trasporta propri rifiuti speciali pericolosi sono tenuti alla presentazione annuale del modello unico di dichiarazione ambientale.

In proposito si precisa che La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 – «Collegato ambientale» ha disposto che per:

·        le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché

·        per i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO

·        96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere,

·        96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza e

·        96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing

che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, l'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

Paolo Pipere

Esperto di Diritto dell’Ambiente




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