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Rifiuti metallici. La corretta gestione si dimostra con la fotocopia del formulario cumulativo


Rifiuti metallici. La corretta gestione si dimostra con la fotocopia del formulario cumulativo

di Paolo Pipere, esperto di Diritto dell’Ambiente e consulente ambientale

Debutta il formulario cumulativo per la microraccolta dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. Un produttore riceverà la quarta copia, gli altri nove una semplice fotocopia, sia pur - eventualmente - inviata "anche tramite posta elettronica certificata".

Un ritorno al passato, considerata l'annunciata digitalizzazione degli adempimenti documentali previsti dalla normativa sui rifiuti.

Il decreto ministeriale 1 febbraio 2018 dà attuazione alle previsioni contenute nell'art. 1, comma 123, della legge 4 agosto 2017, n. 124, definendo le modalità semplificate di esecuzione degli adempimenti  per  l'esercizio  delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

Formulario cumulativo, ma non per tutte le microraccolte

Il nuovo modulo, che consente di indicare fino a dieci produttori o detentori serviti in un giorno dal medesimo veicolo del trasportatore, non contiene però nessuna informazione specificamente riferita ai metalli ferrosi e non ferrosi. Il formulario cumulativo avrebbe potuto essere adatto, quindi, anche a tutte le attività di "microraccolta" - definite dall'articolo 193, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come «la  raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo» - ma il recente decreto non coglie questa opportunità e ne limita l'uso al trasporto dei rifiuti metallici non pericolosi.

Semplificazione settoriale e moltiplicazione dei documenti di trasporto

L'innovazione resta pertanto settoriale e il nuovo modulo, aggiungendosi ai troppi già previsti per il trasporto dei RAEE ritirati "uno contro uno" oppure "uno contro zero", piuttosto che ai sottoprodotti costituiti da terre e rocce da scavo, rischia di complicare il già affollato sistema dei documenti cartacei con i quali si dimostra la corretta gestione dei rifiuti e dei residui. Nulla di diverso, purtroppo, da quanto sta avvenendo da anni con la modulistica MUD: ai pochi originari moduli adatti a documentare la gestione di ogni tipologia di rifiuti se ne continuano ad aggiungere altri "specializzati" e di dubbia utilità.
La microraccolta di tutte le altre tipologie di rifiuti, quindi, continuerà a dover essere documentata indicando nei formulari di identificazione (quelli definiti nel lontano 1998), nello spazio relativo al percorso, tutte  le  tappe intermedie previste. Al riguardo l'articolo 193 del decreto legislativo citato si limita a disporre che: «nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle  annotazioni  dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato».

Responsabilità dei produttori

L'art. 188 (oneri dei produttori e dei detentori), comma 3, del D.Lgs. 152/2006 precisa che: «La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario».
Nel caso dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli, però, in luogo della quarta copia del modulo - stampato dai tipografi autorizzati su carta chimica a ricalco e preventivamente vidimato - per i produttori di rifiuti diversi dall'ultimo servito dal trasportatore che effettua la microraccolta sarà sufficiente acquisire la fotocopia del formulario.
Mentre si discute dell'effettivo valore legale dell'invio via posta elettronica della quarta copia del formulario, oggi prevista dal nuovo articolo 194-bis del D.Lgs. 152/2006, con il nuovo decreto il ministero dell'ambiente sancisce la possibilità - per molti ma non per tutti - di dimostrare la corretta gestione del rifiuto esibendo una fotocopia.

Riservatezza commerciale

Il nuovo formulario cumulativo per i rifiuti non pericolosi costituiti da metalli, inoltre, presenta uno specifico profilo di criticità: l'elenco dei produttori o detentori, quindi dei clienti dell'impresa che effettua la microraccolta, diviene disponibile a ciascuno di soggetti coinvolti. Un problema non irrilevante per le imprese che effettuano questo genere di attività.

Chi restituisce la quarta copia?

Il recente decreto attribuisce al destinatario del carico, il gestore dell'impianto di trattamento dei rifiuti, l'onere di inviare la quarta copia del FIR cumulativo al produttore o al detentore dei rifiuti. Nel caso del formulario "ordinario" quest'obbligo grava, invece, sul trasportatore dei rifiuti. Si tratta di modeste variazioni delle prassi da seguire, come quelle che impongono la registrazione degli scarichi entro dieci giorni lavorativi dalla partenza del veicolo sul registro di carico e scarico tradizionale ed entro la conclusione del trasporto nel caso del registro cronologico SISTRI, ma che di fatto rendono ancora più difficoltoso il rispetto dei complessi obblighi documentali connessi alla gestione dei rifiuti.

Immancabili errori

Il nuovo FIR cumulativo, pur avendo rimediato ad alcuni dei macroscopici errori contenuti nel modello del 1998, ci risparmia ad esempio di dover precisare gli inesistenti numeri di iscrizione all'Albo o di autorizzazione dei produttori di rifiuti, non ha sfruttato l'esperienza accumulata in quasi vent'anni di uso dei formulari. Si insiste, per esempio, nel richiedere il "numero di registro" riferendosi, invece, al numero progressivo di registrazione del movimento associato al formulario sull'unico registro di carico e scarico. Immancabile, come da tradizione, anche l'assenza sul formulario dello spazio per precisare l'ora di accettazione del carico nell'impianto; indicazione prescritta sia dal D.M. 145/1998 sia dal recente decreto attraverso l'esplicito richiamo al precedente.

Iscrizione all'Albo gestori ambientali

L'art. 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124  prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del primo febbraio 2018, l'Albo nazionale gestori ambientali individui modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Resta da capire, però, perché tali modalità semplificate siano state previste esclusivamente per i rifiuti non pericolosi costituiti da metalli e non, ad esempio, da altri rifiuti dotati di valore commerciale.

 


Paolo Pipere




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