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ISSUE 308

La gestione dei nuovi rifiuti urbani

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La gestione dei nuovi rifiuti urbani

Le scelte da operare, le comunicazioni da effettuare

Dal 1° gennaio molti rifiuti non pericolosi prodotti dalle attività economiche, in precedenza definiti rifiuti speciali assimilabili agli urbani, sono divenuti rifiuti urbani. (D.lgs  3 settembre 2020, n. 116.)

 

Le attività economiche individuate da uno specifico allegato alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 che ora producono non solo rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ma anche rifiuti urbani sono le seguenti:

 

​​1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

 

La norma precisa che: “Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe”. La formulazione non è felice ma il significato è chiaro: l’elenco non è esaustivo, pertanto sebbene nell’elenco non vi siano, per esempio, le imprese di logistica i magazzini di queste aziende saranno ritenuti capaci di generare rifiuti urbani al pari dei “magazzini senza alcuna vendita diretta” citati al punto 3.

 

Le imprese industriali, agricole ed edili produrranno esclusivamente rifiuti speciali.

 

I nuovi rifiuti urbani generati dalle attività economiche

 

Con un altro allegato sono stati individuati i “nuovi rifiuti urbani”.

 

Immagine che contiene tavoloDescrizione generata automaticamente

 

Questi rifiuti potranno essere conferiti al servizio pubblico di raccolta oppure, come anche in passato era previsto per i rifiuti speciali assimilati agli urbani, avviati al recupero (e non allo smaltimento) mediante imprese diverse dal concessionario del servizio pubblico.

 

La comunicazione della scelta e la riduzione della tassa

La recente norma dispone che le utenze non domestiche produttrici dei nuovi rifiuti urbani siano tenute a effettuare: “la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

 

Se si sceglie di avvalersi di operatori diversi dal concessionario del servizio pubblico, dimostrando di aver avviato autonomamente al recupero i rifiuti mediante un’attestazione rilasciata del gestore dell’impianto si ha diritto all’esclusione dall’obbligo di: “corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti”. Anche in questo caso la formulazione della norma è criptica, ma un’interpretazione sistematica della nuova disposizione consente di ritenere che si sarà esclusi dall’obbligo di versare la “componente variabile” della tassa rifiuti (TARI) istituita dalla Legge 147/2013.

 

Ogni impresa deve perciò comunicare quanto prima al concessionario del servizio pubblico di raccolta o al Comune la propria scelta.

 

Nel caso in cui si opti per il “ricorso al mercato”, quindi a trasportatori diversi dal concessionario del servizio pubblico, la comunicazione potrebbe essere la seguente: (documento allegato).

 

Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale

 

Siamo a disposizione per ogni informazione tecnica commerciale chiamando il numero verde  800-854481

 

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