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Dal 14 gennaio 2022 (ben sei mesi dopo la scadenza del termine per l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/904 (c.d. “Direttiva SUP - Single Use Plastic), entra in vigore il decreto legislativo n. 196/2021 (in G.U. n. 285 del 30 novembre 2021) attuativo della Direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
Il d.lgs. 196/2021 riprende i dettami della Direttiva e dunque vieta l’immissione sul mercato di posate e piatti in plastica, cannucce, bastoncini di cotone, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso, non biodegradabili e non compostabili (di cui all’elenco nella Parte B, Allegato al D.Lgs. 196/2021).
Inoltre, il Decreto prevede la restrizione del consumo entro il 2026, rispetto ai livelli del 2022, di altri prodotti quali tazze e bicchieri di plastica, nonché di altri contenitori per alimenti.
Si segnala che il D.Lgs 196/2021 restringe il consumo altresì dei bicchieri di plastica, non considerati nella Direttiva SUP, ma inclusi per effetto dell’art. 22 della Legge di delegazione europea 2019-2020 (Legge 22 aprile 2021, n. 53) che ha indicato al Governo i princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva SUP, disponendone l’inserimento nella lista dei prodotti per cui è prevista una riduzione del consumo (di cui all’elenco nella Parte A, Allegato al D.Lgs. 196/2021).
Il divieto riguarda non solo gli articoli usa e getta in plastica tradizionale, ma anche quelli in plastica oxo-degradabile (materie plastiche contenenti additivi) e alcuni attrezzi di pesca contenenti materiale plastico.
Ai fini di ridurre il consumo dei prodotti in plastica monouso, il D.lgs. 196/2021 promuove accordi e contratti di programma con enti pubblici/imprese, conformemente a quanto previsto nel Circular Economy Package, attuato mediante il D.lgs. 116/2020.
Inoltre, il D.lgs. 196/2021 rafforza il regime della responsabilità estesa del produttore, come da ultimo modificato dal D.lgs. 116/2020, introducendo l’obbligo entro il 31-12-2024 di aderire a sistemi collettivi già istituiti, oppure ancora da istituirsi, per la gestione dei rifiuti da plastica monouso, come contenitori e involucri e sacchetti per alimenti monouso, contenitori per bevande (capacità fino a 3 litri), tazze e bicchieri di plastica al fine di ottimizzarne la raccolta e il trattamento.
È, inoltre, stato riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti di plastica monouso (di cui agli elenchi alla Parte A e Parte B, Allegato al Decreto) che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
In caso di immissione sul mercato di prodotti vietati è prevista una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.00,00 euro. I produttori che non adempiono all’obbligo di partecipazione ai sistemi collettivi saranno puniti con sanzione amministrativa di 5.000 euro. Infine, è stata aggiornata la sanzione prevista in caso di non corretta etichettatura dei prodotti (art. 219, comma 5 D.Lgs. 152/2006) da 5.000 euro a 25.000 euro.
Francesca Allocco
avvocato che si occupa di diritto dell’ambiente
Rassegna del 21 Gennaio, 2022 |
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