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Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 si apre l’ultima finestra di iscrizione al RENTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi di dimensioni più ridotte.
1. Quadro normativo: DM 4 aprile 2023 n. 59 e Codice dell’Ambiente
Il RENTRI è stato istituito dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n. 59, che attua l’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
Il decreto:
disciplina il sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti;
definisce chi deve iscriversi, quando e come;
stabilisce modelli e regole per:
registro cronologico di carico e scarico;
nuovo Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), cartaceo e digitale (xFIR);
trasmissione dei dati al RENTRI.
Obiettivo: realizzare un sistema unico, digitale e trasparente per seguire il rifiuto dalla produzione al destino finale (recupero/smaltimento), con dati disponibili per le autorità di controllo.
2. Chi deve iscriversi tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026
La finestra 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026 è la terza ed ultima prevista per i produttori iniziali.
In questa fase devono iscriversi:
Enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con numero di dipendenti ≤ 10;
Produttori di rifiuti speciali pericolosi non organizzati in enti o imprese, a prescindere dal numero di dipendenti.
Le prime due finestre hanno già riguardato:
Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali:
trasportatori,
impianti di trattamento,
commercianti/intermediari,
consorzi,
gestori di centri di raccolta,
soggetti delegati.
Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti, in particolare da attività industriali e artigianali.
Dopo il 13 febbraio 2026 tutti i produttori obbligati dovranno risultare iscritti al RENTRI.
3. Registri e formulari: cosa cambia con il digitale
Il DM 59/2023 introduce nuovi modelli di:
Registro cronologico di carico e scarico
Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR)
Dal 13 febbraio 2025:
entrano in vigore i nuovi modelli di registro e FIR, applicabili a tutti gli operatori, anche non iscritti;
i vecchi modelli (D.M. 145/1998) non sono più utilizzabili;
registro cartaceo: si usa il nuovo modello RENTRI, da vidimare in Camera di Commercio fino all’obbligo di registro digitale;
FIR cartaceo: la vidimazione è esclusivamente digitale tramite RENTRI (non più in CCIAA).
Per i soggetti iscritti al RENTRI:
dalla data di iscrizione, la tenuta del registro deve avvenire in modalità digitale;
i dati devono essere trasmessi al RENTRI con cadenza mensile.
Regole di utilizzo FIR digitale e FIR cartaceo per i produttori di rifiuti
1. Produttori iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti
Rifiuti provenienti da:
lavorazioni artigianali;
trattamento rifiuti;
fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
depurazione delle acque reflue;
abbattimento fumi;
fosse settiche e reti fognarie.
Obbligo FIR
[OK] FIR digitale (xFIR) → rifiuti pericolosi e non pericolosi
[X] FIR cartaceo → non ammesso
2. Produttori iscritti al RENTRI con fino a 10 dipendenti
Rifiuti provenienti da:
lavorazioni industriali;
lavorazioni artigianali;
trattamento rifiuti;
fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
depurazione delle acque reflue;
abbattimento fumi;
fosse settiche e reti fognarie.
Obbligo FIR
[OK] FIR digitale (xFIR) → solo rifiuti pericolosi
[OK] FIR cartaceo → rifiuti non pericolosi
* Con possibilità di scelta volontaria del FIR digitale anche per i non pericolosi
Produttori iscritti al RENTRI
Rifiuti prodotti nell’ambito delle attività:
agricole, agro-industriali, silvicoltura, pesca;
costruzione e demolizione, scavo;
commerciali;
di servizio;
sanitarie.
Obbligo FIR
[OK] FIR digitale (xFIR) → solo rifiuti pericolosi
[OK] FIR cartaceo → rifiuti non pericolosi
* Con possibilità di scelta volontaria del FIR digitale anche per i non pericolosi
4. Produttori NON iscritti al RENTRI
Rifiuti non pericolosi
Obbligo FIR
[OK] FIR cartaceo → rifiuti non pericolosi
[X] FIR digitale (xFIR) → NON utilizzabile
* Nota: questi operatori possono iscriversi volontariamente al RENTRI per poter utilizzare il FIR digitale, assumendo tutti gli obblighi del sistema RENTRI.
Come ESOweb e miRegolo accompagnano i clienti nel passaggio al RENTRI
Con ESOweb e il software miRegolo supportiamo i nostri Clienti lungo tutto il percorso di adeguamento al RENTRI, in modo strutturato, continuativo e conforme alla normativa.
I principali servizi offerti:
Verifica preliminare degli obblighi
In base alla tipologia di attività, ai codici EER e al numero di dipendenti, individuiamo con il Cliente se e quando scatta l’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Supporto operativo all’iscrizione
Affiancamento nella compilazione dei dati, nella gestione dei contributi annuali e nella definizione di ruoli e incarichi.
Configurazione dei registri digitali
Impostazione del registro cronologico di carico e scarico, in linea con le specifiche tecniche RENTRI.
Gestione del FIR digitale (xFIR)
Integrazione del FIR digitale nei flussi operativi, supporto per:
firma digitale;
trasmissione dei dati al RENTRI;
conservazione digitale a norma.
Formazione continua
Aggiornamenti normativi e sessioni di formazione dedicate a:
responsabili ambientali;
uffici amministrativi e logistica.
Il vantaggio per il Cliente
In questo modo i Clienti non devono affrontare autonomamente la complessità normativa, ma possono concentrarsi sul proprio business, sapendo che l’adeguamento al RENTRI e il passaggio al FIR digitale sono gestiti in modo coerente, tracciabile e conforme.
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Rassegna del 12 Dicembre, 2025 |
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