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ISSUE 312

Riforma delle norme sui rifiuti. Le risposte ai quesiti delle imprese

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Riforma delle norme sui rifiuti. Le risposte ai quesiti delle imprese

L'esenzione dall’obbligo di compilazione dei registri cronologici di carico e scarico prevista dall’articolo 190 comma 5 è da considerarsi valida anche per il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)?

 

No, l’esenzione è riferita all’obbligo di cui al comma 1, quindi all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.

 

L’elenco dei soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI non è contenuto nel decreto legislativo 3 aprile 2006  n.152 ma nell’art. 6, comma 3, della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 [Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione]:

 

“3. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad  iscriversi,  entro  il  termine  individuato  con  il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese  che  effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e  gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti  pericolosi  a titolo professionale o che operano in  qualità  di  commercianti  ed intermediari di rifiuti  pericolosi,  i  Consorzi  istituiti  per  il recupero e  il  riciclaggio  di  particolari  tipologie  di  rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152”.

 

Che termine ha dato la Regione Emilia Romagna per la comunicazione della scelta da parte del produttore dei nuovi rifiuti urbani, destinati al recupero, tra il gestore pubblico o l’azienda privata? Si tratta del 31 marzo 2021?

 

Sì, la Legge regionale 29 dicembre 2020 , n. 11 dispone quanto segue:

 

«Art. 14 Disposizioni in merito al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

 

1. Il presente articolo persegue la finalità di assicurare una gestione ordinata e omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale regionale in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

 

2. Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’ articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono comunicarlo al comune e all’affidatario del servizio pubblico dell’ambito gestionale di riferimento entro il 30 settembre di ciascun anno con effetti a decorrere dall’anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

 

3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono comunicarlo, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo, al comune e all’affidatario del servizio che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull’organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

 

4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica di cui al comma 2 deve comunicare, al comune e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell’anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Il comune, ovvero il gestore del servizio pubblico per i comuni nei quali è applicata la tariffa puntuale corrispettiva di cui all’ articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014), è tenuto a rendicontare tali informazioni alla Regione e all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) entro il 30 aprile di ciascun anno.

 

Art. 15 Disposizione transitoria 

 

1. Con riferimento all’anno 2021 la comunicazione di cui all’articolo 14, comma 2, è effettuata entro il 31 marzo».

 

L’Albo Gestori Ambientali ha determinato che possono effettuare la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani non pericolosi contenuti nell’allegato L-quater prodotti da attività riportate nell’allegato L-quinquies, oltre il 31/12/2020, solo le aziende iscritte alla categoria 4 e 2-bis, escludendo gli iscritti alla sola categoria 5 anche se comprende tali codici. È possibile avere una conferma?

 

È possibile confermare che nella Deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 22 dicembre 2020 la possibilità di proseguire nel ritiro dei nuovi rifiuti urbani è prevista per le imprese iscritte alla categoria 4 e non alla 5. Il testo della Deliberazione è il seguente:

 

«DELIBERA

Art. 1

 

(Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies)      
I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

 

Art. 2

(Entrata in vigore)

 

La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua adozione da parte del Comitato nazionale dell’Albo».

 

Le attività che producono rifiuti pericolosi consistenti in imprese agricole che fatturano più di 8.000 euro/anno ed in attività per la cura della persone (parrucchieri, centri estetici, ecc.) devono presentare il MUD? Il dubbio nasce dalla considerazione che nell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non è prevista una relativa esenzione (a meno che i rifiuti non siano stati conferiti ad un “circuito organizzato di raccolta”, come espressamente previsto dal comma 6 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), mentre nelle istruzioni per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale riportate nel D.P.C.M. del 23/12/2020 la medesima esenzione è espressamente prevista.

 

L’esonero dall’obbligo di presentazione del MUD per le categorie di attività economiche indicate è previsto dall’articolo 190, comma 4, del D.Lgs. 152/2006:

 

«4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 tramite i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative.

 

5. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

 

6. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità: a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193; b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183. Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189».

 

Un produttore di rifiuti urbani, secondo la nuova definizione, a che decide di affidare il ritiro alla municipalizzata, può cambiare e destinare i propri rifiuti ad un ente privato anche se non sono trascorsi 5 anni dalla prima scelta?

 

No, se intende ottenere l’esclusione dall’obbligo di corrispondere la componente tariffaria della tassa rapportata al quantitativo di rifiuti avviati al recupero con operatori privati. La norma prevede che il produttore dei nuovi rifiuti urbani eserciti la scelta fra operatore privato o pubblico e si impegni a mantenerla per un quinquennio. È stato disciplinato solo il caso in cui il produttore opti per un operatore privato e, nel corso del quinquennio, richieda di poter usufruire del servizio pubblico. In particolare, l’articolo 238 del D.Lgs. 152/2006 dispone quanto segue:

 

«10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b -ter ) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».

 

Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale

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