La Newsletter di ESO
ISSUE 376

Le responsabilità del proprietario incolpevole nel contrastare l’abbandono di rifiuti da parte di terzi sulle proprie aree

T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. I, 15 maggio 2023, n. 428 – Pres. Angelo Gabbricci, Est. Ariberto Sabino Limongelli – Omissis (Avv. Paola Brambilla e Luca Pansini) c. Comune di omissis (Avv. Paolo Centore)

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Le responsabilità del proprietario incolpevole nel contrastare l’abbandono di rifiuti da parte di terzi sulle proprie aree

Risponde per l’abbandono di rifiuti su un’area da parte di terzi anche il proprietario che ne fosse a conoscenza e abbia omesso di attivarsi per contrastarlo, tipicamente con recinzioni del fondo ovvero per lo meno con denunce alle autorità competenti.

 

La pronuncia in commento ha ad oggetto l’ordinanza ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 152/2006, emessa nei confronti del proprietario del terreno su cui sono stati abbandonati rifiuti da terzi, in quanto ritenuto responsabile, in via solidale, per aver tenuto una condotta omissiva.

 

La sentenza del TAR Brescia interviene, dunque, dopo la nota pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 26 gennaio 2021, n. 3, ma anziché ripercorrere il solco indicato da tale pronuncia, ritorna a valutare l’elemento soggettivo (dolo o colpa) di imputazione della responsabilità a carico del proprietario dell’area su cui sono stati abbandonati i rifiuti.

 

In tal caso, rifacendosi anche a orientamenti pregressi, il Tribunale ravvede l’elemento della colpa anche nel comportamento omissivo del proprietario, ossia nella mancata recinzione dell’area per impedire lo scarico dei rifiuti o, parimenti, nell’omessa denuncia della condotta illecita alle Autorità competenti. Il comportamento omissivo, dunque, caratterizza l’elemento della colpa con conseguente obbligo a rimuovere i rifiuti in solido con i responsabili dell’abbandono.

 

Le motivazioni della sentenza – per quanto aderenti al disposto normativo del d.lgs. n. 152/2006 – non considerano l’interpretazione comunitariamente orientata dell’Adunanza Plenaria che, di fatto, impone la rimozione dei rifiuti anche il detentore degli stessi (ossia il proprietario dell’area) a prescindere dall’accertamento di comportamenti dolosi o colposi a suo carico.

 

In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia che anche altri recenti interventi giurisprudenziali hanno rivisto gli obblighi di rimozione dei rifiuti a carico del proprietario incolpevole, inquadrando tale intervento quale misura di prevenzione da attuarsi ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del D.lgs. 152/2006, volta a scongiurare che la presenza di rifiuti a contatto con il suolo possa causare una potenziale contaminazione della matrice.

 

In conclusione, appare sempre più evidente che la normativa ambientale nazionale non solo deve essere letta secondo un’interpretazione comunitariamente ordinata e in linea con i principi declinati – inter alia – dalla Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ma anche in modo coordinato tra le diverse parti e i diversi titoli in cui è articolato il d.lgs. n. 152/2006.

 

Infatti, sebbene la disciplina dei rifiuti sia regolata in modo autonomo rispetto a quella delle bonifiche e del danno ambientale, le casistiche e le fattispecie considerate dalle diverse norme possono spesso coincidere, con il che l’applicazione del d.lgs. n. 152/2006 non può avvenire per compartimenti stagni.

 

Ferma una certa permeabilità nell’applicazione delle diverse previsioni del codice, sarà in ogni caso necessario procedere con il corretto inquadramento della fattispecie, fornendo idonee motivazioni a base dei provvedimenti assunti a tutela dell’ambiente che giustifichino una eventuale applicazione estensiva delle diverse previsioni.

 

Federico Vanetti ed Enrica Ippolito

 

Photo: Gerd Altmann

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