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ISSUE
433
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ecocamere.it

La Legge di Bilancio 2026, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (pubblicata nella G.U.R.I. 30 dicembre 2025 n. 301), in vigore dal 1° gennaio 2026 prevede disposizioni in materia finanziaria ed economica ma anche ambientale.
In particolare:
MACERIE SISMA – Proroga, al 31 dicembre 2026, delle deroghe alla gestione delle macerie del sisma del 2016-2017 in Centro Italia relativamente:
al deposito temporaneo delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione;
alla disciplina derogatoria per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all’emergenza;
alla deroga dei limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione (nelle aree del sisma del 2016-2017) previo parere degli organi tecnico-sanitari e certificazione della Regione.
TARI - Spostamento al 31 luglio del termine entro il quale i Comuni possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della tassa rifiuti (Tari) e della tariffa corrispettiva.
TERRE E ROCCE DA SCAVO – Estensione dell’ambito di applicazione del nuovo Regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023:
ai residui di lavorazione di materiali lapidei;
alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto;
ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali;
sedimenti di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.
RENTRI - Modifica dei soggetti obbligati all'inscrizione al Registro nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti previsti dall’art. 188-bis del decreto legislativo 152/2006.
La sostituzione del comma 3-bis prevede un’espressa esclusione di soggetti prima obbligati all’iscrizione: "Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale: a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6”.
Nello specifico si escludono dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:
1) i Consorzi o i sistemi collettivi di gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi (Consorzi del riciclo);
2) i produttori di rifiuti che non devono tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti o che possono tenerlo in forma semplificata (articolo 190, commi 5 e 6, del Dlgs 152/2006). Si parla nel dettaglio di:
imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti;
imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
i soggetti esercenti particolari attività (parrucchieri, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi/piercing) che producono rifiuti pericolosi;
produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in enti o imprese i (es. dentisti, estetisti, medici ecc.).
Per questi soggetti la tracciabilità rimane ancorata, a seconda dei casi, alla gestione cartacea dei formulari o alla forma semplificata del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.
Per approfondimenti, consultare il sito web della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.).
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Rassegna del 30 Gennaio, 2026 |
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