06/08/2021
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.167 del 14 luglio 2021 i nuovi i criteri ambientali minimi (CAM) relativi alla fornitura e al noleggio dei prodotti tessili, nonché – novità – alle mascherine filtranti e ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e ai dispositivi medici (DM) allo scopo di promuovere una filiera di prodotti riutilizzabili più volte e confezionati con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.
Il Decreto 30 giugno 2021 entrerà in vigore il 12 settembre 2021. Attraverso tale provvedimento il Ministero della Transizione Ecologica ha fornito un ulteriore strumento per l’attuazione dell’economia circolare. L’obiettivo prioritario consiste nella riduzione degli impatti ambientali derivanti dai contratti pubblici, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano ambientale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e, conseguentemente, la riduzione della produzione di rifiuti tessili e il recupero, per quanto tecnicamente possibile e consentito dalle norme igienico-sanitarie, del tessuto originale.
Innanzitutto, è stata apportata la revisione ai CAM per la fornitura di prodotti tessili, finora disciplinati dal decreto MATTM 11 gennaio 2017, conseguentemente abrogato dal DM 30 giugno 2021, includendo per la prima volta anche mascherine filtranti, dispositivi medici e DPI, al fine di favorire la sostenibilità ambientale e ridurre l’inquinamento causato dall’utilizzo di mascherine, DPI monouso e camici e divise ospedaliere, in conseguenza della pandemia da COVID-19 ed in conformità di quanto stabilito dalla normativa emergenziale di cui al comma 5 dell’art. 229 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Innovativa è la promozione di specifici CAM per il servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili. L’attività comprende il ritiro degli articoli della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei seguenti processi: la modifica del taglio, la nobilitazione, la finitura, l’aggiunta di eventuali componenti nuovi, il confezionamento, la successiva consegna degli articoli rinnovati.
Il Decreto prevede, innanzitutto, un ordine di scelta, per quanto possibile, per le tipologie di forniture e servizi che le stazioni appaltanti saranno tenute a bandire. È stata data priorità all’affidamento del servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili da realizzarsi sui prodotti utilizzati dalle stazioni appaltanti. Solo ove ciò non sia possibile, la stazione appaltante procederà all’affidamento della fornitura di prodotti tessili, oppure del noleggio degli stessi. L’obiettivo ivi sotteso è senz’altro quello di ridurre la produzione di rifiuti per quanto possibile.
Il Decreto riporta, infine, una sezione relativa ai criteri sociali per le forniture di prodotti tessili, che consentono di ottenere punti tecnici premiali agli offerenti che dimostrino di aver adottato un sistema di gestione volto ad attuare una due diligence per la gestione etica della catena di fornitura a tutela dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e delle condizioni di lavoro adeguate. I punti sono attribuiti in rapporto al maggior numero di fasi produttive c.d. “controllate”, oggetto di verifiche ispettive in situ non annunciate, interviste all’esterno dei luoghi di lavoro, ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto nel quale sono inseriti i lavoratori.
In analogia al DM 11 gennaio 2017, tra le specifiche tecniche è stato previsto un criterio relativo alle “restrizioni” delle sostanze chimiche pericolose potenzialmente presenti nel prodotto finito. Benché alcune delle restrizioni siano già imposte dalla normativa settoriale cogente, di cui al Regolamento (CE) 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), il Decreto ha previsto una sezione ad hoc, in quanto - dati alla mano (attività di sorveglianza del mercato ai sensi del Regolamento e dal sistema di notifica alla Commissione Europa “Rapex”) - non è raro riscontrare ancora in alcuni prodotti tessili sostanze ormai bandite dalla normativa cogente, in ragione dell’esportazione di prodotti tessili provenienti dai territori asiatici ove la normativa è particolarmente restrittiva per la produzione e la commercializzazione nel mercato interno e non per l’esportazione.
Complessivamente e in ordine a ciascuna tipologia di CAM disciplinati dal Decreto, è stato premiato l’uso del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (UE), al fine di dimostrare le specifiche tecniche ivi prescritte, nonché - al fine di integrare i criteri sociali – l’uso delle etichette sociali e la partecipazione degli offerenti ad iniziative multistakeholder nazionali ed internazionali che prevedano la partecipazione dei sindacati.
Francesca Allocco, avvocato che si occupa di diritto dell’ambiente.
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