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30/01/2026

Disposizioni in materia ambientale previste dalla Legge di bilancio 2026

La Legge di Bilancio 2026, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (pubblicata nella G.U.R.I. 30 dicembre 2025 n. 301), in vigore dal 1° gennaio 2026 prevede disposizioni in materia finanziaria ed economica ma anche ambientale. 

 

In particolare: 

 

MACERIE SISMA – Proroga, al 31 dicembre 2026, delle deroghe alla gestione delle macerie del sisma del 2016-2017 in Centro Italia relativamente: 

 

  • al deposito temporaneo delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione;

  • alla disciplina derogatoria per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all’emergenza; 

  • alla deroga dei limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione (nelle aree del sisma del 2016-2017) previo parere degli organi tecnico-sanitari e certificazione della Regione. 

 

TARI - Spostamento al 31 luglio del termine entro il quale i Comuni possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della tassa rifiuti (Tari) e della tariffa corrispettiva.

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO – Estensione dell’ambito di applicazione del nuovo Regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023: 

 

  • ai residui di lavorazione di materiali lapidei; 

  • alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto; 

  • ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali; 

  • sedimenti di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera. 

 

RENTRI - Modifica dei soggetti obbligati all'inscrizione al Registro nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti previsti dall’art. 188-bis del decreto legislativo 152/2006.  

 

La sostituzione del comma 3-bis prevede un’espressa esclusione di soggetti prima obbligati all’iscrizione: "Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale: a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6”. 

 

Nello specifico si escludono dall’obbligo di iscrizione al RENTRI: 

 

1) i Consorzi o i sistemi collettivi di gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi (Consorzi del riciclo); 

 

2) i produttori di rifiuti che non devono tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti o che possono tenerlo in forma semplificata (articolo 190, commi 5 e 6, del Dlgs 152/2006). Si parla nel dettaglio di: 

 

  • imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro; 

  • imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi; 

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti; 

  • imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 

  • i soggetti esercenti particolari attività (parrucchieri, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi/piercing) che producono rifiuti pericolosi; 

  • produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in enti o imprese i (es. dentisti, estetisti, medici ecc.).

 

Per questi soggetti la tracciabilità rimane ancorata, a seconda dei casi, alla gestione cartacea dei formulari o alla forma semplificata del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.

 

Per approfondimenti, consultare il sito web della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.).