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19/03/2021

Formulari rifiuti. Al via la vidimazione virtuale

In attesa della dematerializzazione dei formulari e dei registri, annunciata dal 2018, è diventato operativo il sistema telematico di vidimazione dei documenti di trasporto dei rifiuti. Il servizio consente di evitare di recarsi agli sportelli delle Camere di Commercio o delle Agenzie delle Entrate per ottenere la tradizionale vidimazione, ma sovverte la logica di distribuzione delle quattro copie, ottenute mediante carta chimica a ricalco, introdotta fin dal lontano 1998.

 

Il fondamento giuridico del servizio è costituito dalla nuova formulazione dell’articolo 193, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, così come modificato dal decreto legislativo 116/2020, entrato in vigore il 26 settembre dell’anno scorso.

 

La norma dispone che:

«Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188 -bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario».

 

Il servizio telematico Vi.Vi.FIR (vidimazione virtuale del formulario), operativo dall’8 marzo, si affianca, senza sostituirle, alle tradizionali modalità di vidimazione dei formulari e consente di ottenere due file in formato .pdf non modificabile, con numero univoco e QR code di controllo, da stampare e compilare manualmente o mediante i software di gestione degli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti.

 

I format dei formulari sono identici a quelli tradizionalmente utilizzati, se si esclude la presenza del QR code di controllo, ma in luogo dei moduli di carta chimica a ricalco, che nel caso di impiego dei software gestionali richiedevano l’utilizzo di obsolete stampanti ad impatto, ora la stampa può essere effettuata su normali fogli in formato A4.

 

Disposizione transitoria

La norma è di carattere transitorio, pertanto sarà efficace fino “alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1”. Quest’ultimo definirà le modalità di funzionamento del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) destinato a sostituire, per molti ma non per tutti, i formulari e i registri cartacei.

 

Le imprese, gli enti e, stando alla norma, i liberi professionisti tenuti ad iscriversi e a utilizzare il RENTRI, malgrado la riscrittura di buona parte delle disposizioni sui rifiuti operata dal D.Lgs. 116/2020, non sono precisati nel decreto legislativo 152/2006 ma nella legge di conversione, la 12 del 2019, del decreto-legge 135 del 2018. Chi riuscirà a districarsi in questa giungla di rimandi normativi scoprirà che i soggetti obbligati sono i seguenti:

 

«gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e  gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in  qualità  di  commercianti  ed intermediari di rifiuti  pericolosi,  i  Consorzi  istituiti  per  il recupero e il  riciclaggio  di  particolari  tipologie  di  rifiuti,  nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152».

 

Doppio binario

Ciò che stupisce è la previsione secondo la quale anche quando diventerà operativo il RENTRI gli adempimenti relativi agli articoli 190 [registri] e 193 [formulari] saranno: «effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo».

 

In altri termini, sarà riproposto il dispendioso e complesso regime del “doppio binario”, la compresenza di adempimenti telematici e cartacei, già sperimentato all’epoca del SISTRI.

 

Diversa distribuzione delle copie

Come anticipato, nel caso in cui si scelga di avvalersi della vidimazione virtuale il formulario sarà ottenuto in due copie, in luogo delle quattro in precedenza previste (o delle cinque che sarebbero state necessarie in presenza di un intermediario o di un commerciante senza detenzione di rifiuti).

 

La nuova norma dispone che:

«Una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni».

 

La prima copia consentirà al produttore o al detentore  di dimostrare di aver conferito il rifiuto a un’impresa autorizzata a trasportarlo, la seconda copia sarà utilizzata in fase di trasporto e, in seguito, completata e conservata dal gestore dell’impianto di destinazione, mentre il trasportatore riceverà una fotocopia e, sembra di capire, avrà l’obbligo di consegnare un’altra fotocopia al produttore o al detentore del rifiuto per consentirgli di dimostrare aver adempiuto agli obblighi di corretta gestione del rifiuto.

 

Difficile convivenza

L’articolo 193, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 prevede quindi che una fotocopia del “format esemplare”, il secondo “originale” ottenuto da Vi.Vi.FIR, consenta al produttore o al detentore del rifiuto di dimostrare la corretta gestione del rifiuto, mentre l’articolo 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti), comma 4, della medesima norma dispone, invece, che:

 

[…] «la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario».

 

La questione, inoltre, si fa ancora più complicata se si considera che la nuova disposizione in materia di spedizione della [scansione della] quarta copia del formulario (l’articolo 193, comma 4) prescrive che:

 

«Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 188 -bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni».

 

Vera semplificazione?

In conclusione, il produttore, o il detentore, del rifiuto può dimostrare la corretta gestione del rifiuto:

 

  • con la quarta copia su carta chimica a ricalco, consegnata dal trasportatore, se il FIR è vidimato in modo tradizionale;

  • con la fotocopia dell’originale cartaceo, consegnata dal trasportatore, se il formulario è vidimato virtualmente;

  • con l’originale della quarta copia su carta chimica a ricalco, conservata per tre anni dal trasportatore o dal produttore, nel caso in cui il trasportatore scelga la trasmissione via posta elettronica certificata.

 

Non sembra essere disciplinata, infatti, la trasmissione via PEC, da parte del trasportatore, della scansione della fotocopia del formulario vidimato virtualmente, dato che il trasportatore è in possesso di una fotocopia del FIR e non del secondo “format esemplare”.

 

Infine, se il trasportatore ha realizzato una micro-raccolta di rifiuti dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, secondo il decreto ministeriale 1° febbraio 2018, il produttore potrà provare la corretta gestione dei rifiuti, a seconda del fatto che presso di lui sia stata effettuata o meno l’ultima presa del circuito di raccolta:

 

  • con l’originale della quarta copia su carta chimica a ricalco, che gli deve essere consegnata dal gestore dell’impianto di destinazione, nel caso di ultima presa della micro-raccolta;

  • con la fotocopia dell’originale cartaceo, che gli deve essere consegnata dal gestore dell’impianto di destinazione, nel caso in cui presso la sua unità locale non sia stata effettuata l’ultima presa della micro-raccolta.

 

Difficile comprendere, inoltre, come il produttore che trasporta i propri rifiuti non pericolosi in modo occasionale e saltuario, e perciò è stato esonerato dall’obbligo di emissione del formulario, possa dimostrare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi.

 

Non c’è da preoccuparsi, però, se si considera che con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1: «Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta».

 

In effetti se ne percepiva distintamente la necessità, perché ai due modelli di FIR tradizionali, con vidimazione standard e con vidimazione virtuale, e a quello per la micro-raccolta di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi sono stati finora affiancati soltanto i DDT sostituitivi dei formulari per i manutentori le imprese edili e di pulizia e i due distinti modelli di documenti “semplificati” di trasporto, uno per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirati con il criterio “uno contro uno”, l’altro per i  rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirati con il criterio “uno contro zero.”

 

Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale