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11/06/2021

Il ministero spiega le nuove norme sui rifiuti. Seconda parte

Con una circolare del 14/5/2021 il Ministero della Transizione Ecologica affronta le criticità delle disposizioni recentemente modificate.

La nota di chiarimento del ministero della transizione ecologica si propone di superare alcune delle difficoltà interpretative suscitate dalle disposizioni di modifica del cosiddetto testo unico ambientale introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

 

Di seguito una sintesi delle domande poste dalle associazioni imprenditoriali e delle risposte del ministero.

 

Deposito temporaneo prima della raccolta

 

D. Con riferimento ai depositi allestiti dai distributori presso i locali del proprio punto vendita per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore e presso le aree di pertinenza dei punti vendita dei prodotti per i rifiuti da costruzione e demolizione, si chiede di chiarire se: 

a. sia necessario che il trasporto dal reale luogo di produzione al punto vendita o all’area di pertinenza del punto vendita avvenga con il formulario

b. sia necessaria la compilazione del registro di carico e scarico

c. sia necessaria l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 5.

 

La nozione di “deposito preliminare alla raccolta”, di cui alle lettere b) e c) del comma in esame – spiega il ministero, cercando di mitigare le preoccupazioni nate dalla presenza nella norma di termini diversi da quelli formalmente definiti -  è evidentemente riferita alla nozione di deposito temporaneo prima della raccolta, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) oggetto della disposizione.

 

In assenza di specifiche disposizioni di deroga - afferma la nota -  devono essere rispettate le ordinarie regole in materia di tracciabilità dei rifiuti, pertanto, il trasporto effettuato da imprese o enti, obbligati alla tenuta del formulario o all’iscrizione all’Albo, deve essere svolto nel rispetto delle relative regole.

 

«Ugualmente, nei casi previsti dall’articolo 190 del codice ambientale, dovrà essere compilato il registro di carico e scarico dei rifiuti».

 

In questo caso la nota ministeriale non contribuisce in alcun modo a chiarire quali siano gli obblighi documentali del distributore che effettua il ritiro dei rifiuti dei clienti, perché il distributore non è né il “produttore iniziale” dei rifiuti che ha preso in carico da terzi né, tantomeno, il gestore di un impianto di recupero di rifiuti.  Le vaghe indicazioni della nota conducono necessariamente a concludere che il distributore non è tenuto a istituire e movimentare un registro di carico e scarico per i rifiuti ritirati da terzi.

 

Annotazione su registro dei prodotti ottenuti dal recupero

 

Rispetto al modello di cui al decreto ministeriale n. 148 del 1998, la formulazione dell’articolo 190, comma 1 riporta, tra le informazioni da annotare, alcune informazioni aggiuntive, tra cui la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero. Secondo la nota ministeriale, «il combinato del comma 1 e del comma 2 dell’articolo 190 porta a ritenere che le nuove informazioni debbano essere fornite solo a seguito della revisione del nuovo modello di riferimento, essendo espressamente previsto che, nelle more, sia utilizzabile il modello vigente di cui al decreto ministeriale n. 148 del 1998». 

 

Tempi di annotazione sul registro per i “nuovi produttori”

 

In assenza di una espressa previsione normativa e nelle more dell’eventuale approvazione di una disposizione specifica di riferimento, il ministero:  «ritiene applicabile, per analogia, la tempistica di annotazione prevista dall’articolo 190, comma 3, lettera a), del codice ambientale per i produttori iniziali di rifiuti, dovendo considerare che il nuovo produttore risulta inserito nella definizione di produttore di cui all’articolo 183 citato».  L’argomentazione non convince, perché l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico è previsto per i “produttori iniziali” e non, come dovrebbe essere, per i produttori di rifiuti, nozione che comprende sia i produttori iniziali sia i nuovi produttori, cioè i gestori di impianti autorizzati che generano rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti in ingresso.

 

Invio via PEC della quarta copia del FIR

 

L’espressa previsione che l’invio sia effettuato a mezzo PEC – spiega il dicastero della transizione ecologica -  non consente di considerare equivalente un invio mediante posta elettronica non certificata. Non è previsto dalla norma che sia una copia autenticata.

 

Viene inoltre richiesto che, in caso di invio a mezzo PEC, il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale oppure provveda al successivo invio postale.

 

In altri termini, anche se il concetto non è stato esplicitato, l’invio via PEC della quarta copia del formulario non ha pieno valore legale in quanto solo la conservazione della quarta copia – in originale – consente di dimostrare la corretta gestione del rifiuto.

 

Non vi è un obbligo di trasmissione da parte del trasportatore, prosegue la nota, ma l’invio dell’originale è opzionale. A questo proposito, ma solo per migliore certezza nei rapporti, potrebbe essere opportuno che nel corpo della PEC il trasmittente dichiari espressamente l’impegno a conservare l’originale o ad inviarlo entro un determinato termine.  In ogni caso, sia le copie trasmesse via PEC che gli originali devono essere conservate tre anni.

 

Infine, il ministero precisa che la norma non richiede che la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti sia firmata digitalmente.

 

Semplificazioni per i rifiuti da manutenzione

 

La disposizione dell’articolo 193, comma 19, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – spiega il ministero - risulta riferita ad attività di manutenzione in generale, specificando come, in tale nozione, rientrino anche alcune tipologie di attività (piccoli interventi edili, attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82), rispetto alle quali, in precedenza, si erano registrate, sul territorio, interpretazioni non coincidenti.

 

Rispetto a tali tipologie di attività, il secondo periodo chiarisce, specificatamente, che, solo in determinate ipotesi (produzione di quantitativi limitati di rifiuti che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività), è possibile sostituire il formulario di identificazione con un documento di trasporto. Anche in questo caso l’interpretazione proposta non convince, perché la quantità dei rifiuti prodotti nel corso di attività di manutenzione non è rilevante al fine della possibilità di sostituire il formulario con un documento di trasporto opportunamente integrato, ma è riferita, invece, alle opzioni disponibili per il manutentore. Se la quantità di rifiuti è modesta il manutentore probabilmente sceglierà di effettuare il deposito temporaneo presso la propria sede, e in questo caso potrà scegliere se emettere il formulario o il DDT, in caso contrario il problema non si porrebbe perché il deposito temporaneo sarebbe realizzato nel luogo di materiale produzione del rifiuto senza alcuna esigenza di trasporto.

 

È opportuno sottolineare che la nuova formulazione della norma, pur prevedendo la nuova possibilità di emissione del DDT in luogo del formulario, afferma incontrovertibilmente il principio secondo il quale il trasporto di propri rifiuti derivanti da attività di manutenzione ha sempre comportato l’obbligo di emissione del formulario identificativo del rifiuto. Un obbligo che non è stato introdotto dalla nuova norma, ma che è vigente fin dall’entrata in vigore degli articoli 266, comma  4 (ora abrogato), e 230 del testo unico ambientale.

 

In assenza di una specifica previsione di deroga, precisa il ministero, rimane fermo l’obbligo di iscrizione all’Albo nei casi e con le modalità previste dall’articolo 212 del decreto legislativo 152 del 2006.

 

Paolo Pipere – Consulente giuridico ambientale