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12/01/2026

La Manovra 2026 è legge, ecco le misure su energia e ambiente in bilancio

Nota operativa per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (piccole dimensioni), e per la conservazione digitale dei documenti

 

Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 è aperta la terza e ultima finestra di iscrizione al RENTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi di dimensioni più ridotte. Di seguito il quadro normativo, i soggetti obbligati e i principali impatti operativi su registri e formulari.

1. Quadro normativo: D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e Codice dell’Ambiente

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è istituito dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59, in attuazione dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

Il decreto:

  • disciplina il sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti;
  • definisce chi deve iscriversi, quando e come;
  • stabilisce modelli e regole per: registro cronologico di carico e scarico; nuovo Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), cartaceo e digitale (xFIR); trasmissione dei dati al RENTRI.

Obiettivo: realizzare un sistema unico, digitale e trasparente per seguire il rifiuto dalla produzione al destino finale (recupero/smaltimento), con dati strutturati e disponibili per le autorità di controllo.

2. Chi deve iscriversi tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026

La finestra 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026 è la terza ed ultima prevista per i produttori iniziali. In questa fase devono iscriversi:

  • Enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con numero di dipendenti ≤ 10;
  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi non organizzati in enti o imprese, a prescindere dal numero di dipendenti.

2.1 Esclusioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199)

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, introducendo specifiche esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI. Sono esclusi:

  • a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’art. 237, comma 1;
  • b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 190, commi 5 e 6.

Rientrano, in particolare, nell’area delle esclusioni ex art. 190 commi 5 e 6:

  • imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile con volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • soggetti esercenti attività ricadenti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli con codice EER 18.01.03*;
  • produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa (come previsto dal comma 6).

2.2 Riepilogo delle prime due finestre già trascorse

Dalla proroga dei bonus edilizi al super ammortamento per gli investimenti nella transizione digitale, dalle modifiche al TU Fer agli incentivi all'acciaio verde. Ecco tutte le norme della legge di bilancio 2026 riguardanti i grandi temi energetici ed ambientali.

 

Le nuove norme energetiche della Manovra 2026

 

Fumata bianca per la Legge di Bilancio 2026. Il 30 dicembre la Camera dei deputati, con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astensioni, ha dato il via libera al testo della Manovra 2026 così come modificato dal Senato. Un corposo provvedimento da 21 articoli che, come da tradizione, appare suddiviso in due grandi sezioni: la prima contenente le misure con cui realizzare gli obiettivi di finanza pubblica (ex legge di stabilità); la seconda recante le previsioni di entrata e di spesa con le eventuali proposte di rimodulazione (ex legge di bilancio vera e propria).

 

Il capitolo più ricco della Manovra 2026 è ovviamente l’articolo 1 che, con i suoi 973 commi, apporta diverse innovazioni normative. Vediamo nel dettaglio quelle che riguardano da vicino i temi energetici e ambientali.

 

DDL BILANCIO 2026

 

Misure per le imprese

 

Una delle novità più attese è sicuramente quella inerente all’evoluzione degli incentivi 5.0 e 4.0. I commi 427-436 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 reintroducono il cosiddetto iper-ammortamento a sostegno della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Nel dettaglio, la disciplina prevede una maggiorazione del costo fiscale di acquisizione — valida ai fini IRES e IRPEF — per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive in Italia e prodotti in Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

 

Il periodo di validità del nuovo super ammortamento? Il sostegno, riservato ai titolari di reddito d’impresa, si potrà applicare a tutti gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

 

La maggiorazione del costo su cui calcolare l’ammortamento è scaglionata per valore dell’investimento e, rispetto allo schema licenziato dall’esecutivo, non prevede una voce dedicata agli investimenti green.

 

Nello specifico l’aumento sarà del:

 

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

  • 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro.

  • 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro (limite massimo).

 

Quali saranno dunque i beni agevolabili? Quelli di Industria 4.0 inclusi negli elenchi aggiornati agli Allegati IV e V della legge (purché interconnessi ai sistemi aziendali), gli impianti per l’autoproduzione e autoconsumo (anche a distanza) di energia rinnovabile e i sistemi di accumulo energetico. Per il fotovoltaico sono ammessi solo moduli ad alta efficienza prodotti nell’Unione europea.

 

Per accedere agli aiuti sarà necessario inviare comunicazioni e certificazioni telematiche tramite la piattaforma del GSE e sarà possibile cumulare il beneficio con altre agevolazioni nazionali o europee sugli stessi costi. A patto, però, di non superare il costo totale sostenuto. Resta escluso il credito d’imposta per beni strumentali previsto dalla Legge 207/2024.

 

La Manovra 2026 tende la mano alle imprese energivore. Il provvedimento reindirizza i vecchi crediti di imposta dei Piani 4.0 e 5.0 alle aziende a forte consumo di energia elettrica o gas naturale iscritte negli elenchi CSEA. L’incentivo supporterà gli investimenti in beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati previsti dal piano Industria 4.0 con le aliquote del piano Transizione 5.0.

 

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Per questa operazione è previsto un limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2026.

 

Misure energetiche

 

La norma al comma 467 introduce nel Testo Unico delle rinnovabili l’obbligo di sdemanializzazione preventiva per alcuni interventi. Cosa significa? Che in casi specifici sarà possibile “liberare” un terreno dal vincolo del demanio civico prima di effettuare un esproprio per pubblica utilità. I casi contemplati sono unicamente quelli legati a interventi di revamping o repowering su impianti rinnovabili già esistenti o autorizzati che insistono su aree di demanio civico.

 

Gli interventi devono tuttavia rispettare precisi requisiti, a partire dall’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e dal divieto assoluto di aumentare il consumo di suolo rispetto all’area già occupata. Rimane ovviamente l’obbligo di rispettare i vincoli paesaggistici e culturali, ove presenti, corrispondendo inoltre un’indennità di esproprio al Comune titolare dei diritti.

 

Nella Legge di Bilancio 2026 c’è spazio anche per gli impianti di biometano. Il provvedimento, con il comma 933, interviene sul d.lgs. n. 28/2011 per agevolare l‘allaccio di tali impianti, sia nuovi sia frutto di riconversione, alla rete del gas naturale. Come? Introducendo un obbligo di connessione specifico per le imprese di trasporto e distribuzione di gas e affidando all’ARERA il compito di aggiornare le condizioni tecniche ed economiche per il servizio di connessione. Nel dettaglio, l’Authority dovrà stabilire le caratteristiche chimico-fisiche del biometano per l’immissione, fissando tempi e procedure.

 

Le spese seguiranno un criterio di ripartizione agevolato: il 70% dei costi di connessione (e il 100% dei costi per sistemi di misura e compressione) saranno a carico dei gestori di rete; il resto sarà pagato dai produttori di biometano.

 

Proroga dei Bonus Edilizi 2026

 

La Manovra 2026 conferma per un altro anno l’attuale regime di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza antisismica, con aliquote differenti in base alla tipologia di immobile.

 

Nel dettaglio, le detrazioni spetteranno entro il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare secondo la seguente tabella:

 

Tipologia Immobile Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027
Abitazione Principale (Proprietari/Diritti reali) 50% 50% 36%
Altri Immobili (Seconde case, ecc.) 36% 36% 30%

Dati tratti dal testo del Senato

 

Stessa sorte per il Bonus Mobili, prorogato per tutto il 2026 per i contribuenti che fruiscono della detrazione sulla ristrutturazione edilizia per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La detrazione, suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, ammette un limite di spesa di 5.000 euro.

 

Restano escluse dai bonus edilizi le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a combustibili fossili.

 

Altre misure per l’edilizia della Manovra 2026

 

Rimanendo in tema edilizia, la legge di bIlancio 2026 ha modificato della disciplina del Piano Casa Italia e della normativa sulle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale, autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2027 e 50 milioni di euro per l’anno 2028.

 

Infine si interviene sul fondo da 100 milioni di euro per incentivare gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili, creato con il Decreto Slava Conti del 2024. Le nuove norme fanno esplicito riferimento a tutti gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (oltre che alle sole ONLUS). E introducono la previsione della gestione del fondo da parte di una società in house. Ricordiamo che i contributi riguardano i lavori edilizi quali l’efficientamento energetico degli immobili, la messa in sicurezza antisismica, il restauro delle facciate, l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, la rimozione di barriere archiettoniche.

 

Misure ambientali

 

Ennesimo rinvio per la plastic tax, l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) introdotta con la ormai lontana legge di bilancio 2020. L’entrata in vigore dell’imposta viene spostata dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027, seguendo lo stesso destino dell’altrettanto celebre Sugar Tax.

 

Sempre sul fronte ambientale le nuove norme semplificano il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), riducendo la platea dei soggetti obbligati all’iscrizione. A svincolarsi dall’obbligo sono i consorzi e i sistemi di gestione – individuali o collettivi – che si occupano del recupero e riciclaggio di particolari categorie di rifiuti e imballaggi, così come i soggetti già esonerati dalla tenuta del registro di carico/scarico o che beneficiano di modalità semplificate. Nello specifico:

 

  • Imprenditori agricoli con volume d’affari fino a 8.000 euro.

  • Piccole imprese con un massimo di 10 dipendenti.

  • Autotrasporto in conto proprio.

  • Servizi alla persona.

 

Il capitolo acciaio verde

 

Con i commi 801-805 viene introdotto un nuovo incentivo economico a sostegno della produzione di acciaio “verde” inossidabile. L’obiettivo è duplice: da un lato si mira supportare la decarbonizzazione industriale nazionale; dall’altro a proteggere le acciaierie italiane dalla aggressiva concorrenza dell’Asia. Con un budget di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, la misura fornirà aiuti di Stato tarati annualmente per colmare il “gap” tra i costi di produzione nazionali e il minor costo delle importazioni di semilavorati di inox.

 

Due i macro requisiti che le industrie italiane dovranno rispettare per poter accedere al contributo:

 

  • usare quote specifiche di rottami per la nuova produzione (acciai inox standard: almeno il 90% di rottame/materiale di riciclo; acciai speciali: almeno il 70% di materiali riciclati);
  • contenere i consumi energetici del forno elettrico al di sotto di specifiche soglie di riferimento: 3,88 GJ/t nel 2025; 3,68 GJ/t nel 2026; 3,50 GJ/t nel 2027.
 
   
   

Dopo il 13 febbraio 2026 tutti i produttori obbligati dovranno risultare iscritti al RENTRI.

3. Registri e formulari: cosa cambia con il digitale

Il D.M. 59/2023 introduce nuovi modelli di:

  • Registro cronologico di carico e scarico;
  • Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), in versione cartacea e digitale (xFIR).

Dal 13 febbraio 2025:

  • entrano in vigore i nuovi modelli di registro e FIR, applicabili a tutti gli operatori, anche non iscritti;
  • i vecchi modelli (D.M. 145/1998) non sono più utilizzabili;
  • registro cartaceo: si usa il nuovo modello RENTRI, da vidimare in Camera di Commercio fino all’obbligo di registro digitale;
  • FIR cartaceo: la vidimazione è esclusivamente digitale tramite RENTRI (non più in CCIAA).

Per i soggetti iscritti al RENTRI:

  • dalla data di iscrizione, la tenuta del registro deve avvenire in modalità digitale;
  • i dati devono essere trasmessi al RENTRI con cadenza mensile (entro la fine del mese successivo a quello dell’annotazione).

3.1 Regole di utilizzo FIR digitale e FIR cartaceo per i produttori di rifiuti

1) Produttori iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti

Rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e artigianali, trattamento rifiuti, fanghi e depurazione, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.

  • FIR digitale (xFIR): rifiuti pericolosi e non pericolosi (obbligatorio).
  • FIR cartaceo: non ammesso.

2) Produttori iscritti al RENTRI con fino a 10 dipendenti

Rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e artigianali, trattamento rifiuti, fanghi e depurazione, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.

  • FIR digitale (xFIR): solo rifiuti pericolosi.
  • FIR cartaceo: rifiuti non pericolosi (con possibilità di scelta volontaria del FIR digitale anche per i non pericolosi).

3) Produttori iscritti al RENTRI – rifiuti prodotti nell’ambito di attività agricole, edilizia (C&D), commerciali, di servizio e sanitarie

  • FIR digitale (xFIR): solo rifiuti pericolosi.
  • FIR cartaceo: rifiuti non pericolosi (con possibilità di scelta volontaria del FIR digitale anche per i non pericolosi).

4) Produttori NON iscritti al RENTRI

Rifiuti non pericolosi – Obbligo FIR:

  • FIR cartaceo: utilizzabile per i rifiuti non pericolosi.
  • FIR digitale (xFIR): non utilizzabile.
  • Nota: questi operatori possono iscriversi volontariamente al RENTRI per poter utilizzare il FIR digitale, assumendo gli obblighi del sistema.

4. Come ESOweb e miRegolo accompagnano i clienti nel passaggio al RENTRI

Con ESOweb e il software miRegolo supportiamo i nostri Clienti lungo tutto il percorso di adeguamento al RENTRI, in modo strutturato, continuativo e conforme alla normativa.

I principali servizi offerti:

  • Verifica preliminare degli obblighi: In base alla tipologia di attività, ai codici EER e al numero di dipendenti, individuiamo con il Cliente se e quando scatta l’obbligo di iscrizione al RENTRI.
  • Supporto operativo all’iscrizione: Affiancamento nella compilazione dei dati, nella gestione dei contributi annuali e nella definizione di ruoli e incarichi.
  • Configurazione dei registri digitali: Impostazione del registro cronologico di carico e scarico, in linea con le specifiche tecniche RENTRI.
  • Gestione del FIR digitale (xFIR): Integrazione del FIR digitale nei flussi operativi, supporto per firma digitale, trasmissione dei dati al RENTRI e corretta gestione documentale.
  • Conservazione Digitale dei dati (servizio a norma): Servizio di conservazione digitale dei documenti ambientali (registro digitale, FIR/xFIR, ricevute e metadati) conforme al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e alle Linee Guida AgID. La conservazione deve garantire autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità nel tempo. Il periodo di conservazione del registro integrato con i formulari è almeno di 3 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 190 D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020).
  • Formazione continua: Aggiornamenti normativi e sessioni di formazione dedicate a responsabili ambientali, uffici amministrativi e logistica.

4.1 Il vantaggio per il Cliente

In questo modo i Clienti non devono affrontare autonomamente la complessità normativa e tecnica, ma possono concentrarsi sul proprio business, sapendo che l’adeguamento al RENTRI e il passaggio al FIR digitale sono gestiti in modo coerente, tracciabile e conforme.

Riferimenti normativi essenziali

  • D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), in particolare art. 188-bis, art. 190 e art. 193.
  • D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (RENTRI) – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 126 del 31/05/2023.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 789.
  • D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) e Linee Guida AgID su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

 

 

Per informazioni:

 

Numero verde 800-854481

Email info@esoweb.it