11/11/2024
Il Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico" è stato pubblicato sulla G.U. n. 244 del 17/10/2024, poi entrato in vigore il 18 ottobre 2024.
Il nuovo decreto apporta modifiche ed integrazioni a diversi ambiti del D.Lgs. 152/2006 per motivi di straordinaria necessità e urgenza nell'ottica dell'assolvimento agli impegni assunti sul piano europeo e internazionale, nonché per assicurare la migliore gestione dei materiali e dei rifiuti e semplificare i procedimenti di valutazione ambientale.
In particolare il provvedimento riguarda i seguenti ambiti:
Albo nazionale gestori ambientali
Il decreto modifica l’art. 212 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023;
Viene previsto che il legale rappresentante dell'impresa può assumere la qualifica di Responsabile tecnico rifiuti per l'impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico nella stessa impresa per almeno 5 anni consecutivi, attraverso l’inserimento del comma 16-bis.
Rifiuti - End of waste
È istituito il "Nucleo End of waste (New)" collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare.
Rifiuti - Assimilazione ope legis ai rifiuti urbani - Manutenzione verde
Le attività di "manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato" vengono inserite tra quelle che producono rifiuti simili per legge ai rifiuti urbani (allegato L-quinquies alla Parte IV del Dlgs 152/2006).
Autorizzazione integrata ambientale (Aia)
Con una modifica all'articolo 29-sexies comma 5 del Dlgs 152/2006 viene indicato quale è l'Autorità competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, individuandola nel Direttore generale del Ministero dell'ambiente.
Danno ambientale e bonifiche
La disposizione detta delle disposizioni in deroga alla disciplina delle bonifiche di cui al Titolo V della Parte IV del Dlgs 152/2006 per gli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani. In deroga a quanto previsto dall'articolo 242, comma 3 del Dlgs 152/2006, se l'Arpa/Appa non si pronuncia nei termini, il Piano è concordato con l'Istituto superiore per la protezione ambientale (Ispra) che si pronuncia entro i 15 giorni successivi.
I risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica se necessaria, e il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'Autorità competente.
Prevista, infine, la modifica all'articolo 244 del Dlgs 152/2006 in cui si pongono a carico del responsabile dell'inquinamento le spese sostenute dagli Enti preposti per le indagini effettuate per ricercarlo.
Valutazione di impatto ambientale
Le novità riguardano:
La modifica dell’art. 19 del Dlgs 152/2006 ridisegna parzialmente il procedimento di verifica di assoggettabilità a Via (screening), prevedendo che scaduti i termini per le osservazioni del pubblico, l'Autorità competente entro 15 giorni può chiedere al proponente chiarimenti e integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto a Via. Il proponente deve fornirli entro 30 giorni. La mancata risposta produce come effetto il respingimento della domanda e l'archiviazione del procedimento;
Viene fissata la durata del provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via attualmente non specificata. Analogamente a quanto già previsto per il provvedimento di Via, anche quello di verifica di assoggettabilità a Via ha l'efficacia indicata nel provvedimento, comunque non inferiore a 5 anni. Analoghe alla disciplina della Via le modalità per la richiesta di proroga;
Modifica dell'articolo 25 del Dlgs 152/2006 che stabilisce che nel caso di dissenso del Ministero della cultura nell'ambito del procedimento di Via e di devoluzione della decisione al Consiglio dei Ministri con superamento del parere negativo del Ministero citato, la delibera del Consiglio dei Ministri sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di Via favorevole che comprende l'autorizzazione paesaggistica. In ogni caso di procedimenti di valutazione di impatto ambientale statale la delibera del Consiglio dei Ministri che risolve il dissenso delle Amministrazioni sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di Via;
Modifica all'articolo 26-bis del Dlgs 152/2006 che disciplina la fase preliminare, eventuale, alla presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur). Con la modifica si corregge un errore presente nella norma: le Amministrazioni riunite nella Conferenza di servizi aiuteranno l'impresa a capire quali informazioni vanno inseriti nello Studio di impatto ambientale e non allo Studio preliminare ambientale.
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