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19/02/2021

MUD 2021. Cambiano i moduli e slitta la scadenza

Il formato dei file del Modello Unico di Dichiarazione ambientale, confermando una prassi ormai consolidata, è stato modificato con consistente ritardo. Ma quali sono le imprese e gli enti tenuti a presentare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti?

 

In attesa che il Registro Elettronico nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti, istituito ormai due anni fa, diventi operativo, anche quest’anno centinaia di migliaia di unità locali di imprese e enti sono tenuti a fornire i dati relativi alla produzione e all’avvio al recupero o allo smaltimento dei dei rifiuti. La scadenza, a causa del ritardo nella pubblicazione del DPCM di approvazione dei nuovi “moduli” informatici, slitta dal 30 aprile al 16 giugno.

 

Le imprese e gli enti tenuti a presentare la “Comunicazione rifiuti” sono i seguenti:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ma non gli imprenditori agricoli, i barbieri e parrucchieri, le estetiste, i tatuatori, ecc.);

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs.152/2006 – quindi rifiuti generati da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da trattamento delle acque, da abbattimento delle emissioni gassose in atmosfera, da trattamento dei rifiuti, da fosse settiche e reti fognarie  che hanno più di dieci dipendenti (il numero di dipendenti è riferita all’impresa o all’ente e non alla singola unità locale degli stessi);

  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;

  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006 (“Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita”.

 

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della Comunicazione rifiuti:  

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila [stando al DPCM di approvazione della modulistica, ma in realtà tutti gli imprenditori agricoli, indipendentemente dal fatturato, sono esonerati per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006];

  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi [le imprese e gli enti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2bis per il trasporto dei  rifiuti generati dalla propria attività];

  • Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g) [quindi diversi dai rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali da lavorazioni artigianali, da trattamento delle acque, da abbattimento delle emissioni gassose in atmosfera, da trattamento dei rifiuti, da fosse settiche e reti fognarie];

  • I produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa [i liberi professionisti].

 

Le principali novità introdotte dal nuovo decreto sono le seguenti:

  • I gestori degli impianti di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l'autorizzazione è riferita ad attività capaci di realizzare la “cessazione della qualifica di rifiuto”, perciò la trasformazione del rifiuto in prodotto;

  • La comunicazione rifiuti e quella relativa al trattamento dei veicoli fuori uso sono state modificate, aggiungendo nuovi materiali derivanti dall’attività di recupero e correggendo evidenti errori [rifiuti indicati come risultato di un’attività di recupero capace di realizzare la cessazione della qualifica di rifiuto];

  • È stata modificata la scheda CG - costi di gestione - della comunicazione rifiuti urbani, una sezione della dichiarazione che deve essere compilata dai comuni;

  • Sono state modificate, con due anni di ritardo, le categorie della comunicazione RAEE [Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche] per adeguarle all’entrata in vigore dell’open scope, avvenuta il 15 agosto del 2018, e della conseguente ripartizione in sei categorie delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Perseverando nel precedente errore, si indicano le categorie relative alle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato come riferite ai RAEE, mentre la raccolta di questi ultimi è organizzata sulla base dei raggruppamenti di diverse tipologie di RAEE;

  • Sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.

 

Nessun ripensamento, invece, sull’obbligo di predire il futuro, dichiarando sotto la propria responsabilità non ciò che è già avvenuto e deve essere documentato, pertanto la gestione dei rifiuti relativa al 2020, ma invece l’incerto destino dei rifiuti in giacenza nell’impresa o nell’ente al 31/12/2020 e non ancora avviati al recupero o al trattamento.

 

Si segnale, infine, che da quest’anno il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito Pago PA.

 

Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale