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05/02/2021

Nuove disposizioni sul Formulario di Trasporto dei Rifiuti (FIR)

Formulari e iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali: la reale portata delle semplificazioni introdotte dal decreto legislativo 116/2020

 

La riforma delle norme sui rifiuti ha modificato anche le disposizioni sull’emissione del formulario di identificazione del rifiuto.

 

La nuova formulazione dell’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 dispone che quanto previsto in via generale - “il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR)” - non si applichi: “al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all’articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi”.

 

Dal primo gennaio di quest’anno, a causa della nuova classificazione che ha eliminato la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, l’agevolazione si applica esclusivamente ai “rifiuti urbani generati dalle attività economiche”, ma deve essere precisato che, evidentemente, l’esonero dall’emissione del formulario non ha nulla a che vedere con l’esclusione dall’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. In questo caso l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2-bis è indispensabile, così come nel caso in cui si effettuino “trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario”. Le disposizioni recentemente introdotte prevedono che siano considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l’anno e che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri. La semplificazione è, però, in entrambi i casi prevista solo ed esclusivamente con riferimento all’obbligo di emissione del formulario. Naturalmente non è facile comprendere come si verificherà il rispetto dei requisiti relativi alla frequenza e alle quantità trasportate in assenza dello specifico documento di trasporto dei rifiuti.

 

Rifiuti da assistenza sanitaria domiciliare

 

Le semplificazioni introdotte per il trasporto di rifiuti derivanti da assistenza sanitaria domiciliare sono molto più incisive.

 

La nuova formulazione della norma dispone, infatti, che:

“Ferma restando la disciplina in merito all’attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell’intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l’obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212”.

Nel caso dell’assistenza sanitaria domiciliare, e quindi non nel caso di campagne di prevenzione sanitaria realizzate presso le imprese, la norma ora prevede sia l’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’Albo sia l’esonero dalla “tenuta”, o per meglio dire dall’obbligo di emissione, del formulario.

 

Rifiuti da manutenzione, pulizia, interventi edili

 

La possibilità di non emettere il formulario è stata prevista anche per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione, da piccoli interventi edili e dalle attività disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82 (pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione).

 

La norma dispone che: “il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione”.

 

La lettura della disposizione conduce necessariamente a rilevare che il regime normalmente previsto per il trasporto di questi rifiuti dal luogo di materiale produzione alla sede dell’impresa ove eventualmente si esercita il deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta e dell’avvio al trattamento richiede l’emissione del formulario. Infatti, solo in alternativa, e su base volontaria, il produttore che trasporta i rifiuti derivanti dalle attività in precedenza indicate può optare per l’impiego del documento di trasporto delle merci integrato con le informazioni prescritte.

 

La novità è quindi costituita anche in questo caso esclusivamente dalla possibilità di usare il DDT in luogo del FIR e non certo dall’esclusione dall’obbligo d’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

Deve essere rilevato, inoltre, che la nuova possibilità di utilizzare il documento di trasporto in sostituzione del formulario conferma la tesi sostenuta da quanti, tra i quali chi scrive, avevano ritenuto anche nel periodo in cui vigeva l’articolo 266, comma 4, sui rifiuti da manutenzione e da assistenza sanitaria [domiciliare] che la finzione giuridica secondo la quale i rifiuti derivanti dalla manutenzione “si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività” [secondo la più recente formulazione della norma] non comportasse né l’esenzione dall’iscrizione all’Albo né l’esenzione dall’obbligo di emissione del FIR ma solamente la possibilità - e non certo l’obbligo, trattandosi di un regime di favore - di allestire il deposito temporaneo in un luogo diverso rispetto a quello in cui i rifiuti erano stati materialmente prodotti.

 

Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale