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27/03/2026

Nuove regole contro il greenwashing e l’obsolescenza dei prodotti

Il Dlgs 30/2026 20 introduce nel sistema giuridico italiano una disciplina più stringente per contrastare il fenomeno del greenwashing, recependo la direttiva Ue 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori nella transizione verde. Il decreto è in vigore dal 24 marzo ma diventa operativo dal 27 settembre 2026, per consentire alle imprese di familiarizzare con le nuove norme.

 

Si inserisce nel quadro delle politiche europee a tutela del consumatore e promozione dei modelli di consumo sostenibili, incidendo sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette prevista dal Codice del consumo (Dlgs 206/2005). Fortemente colpita è la parte II di tale Codice, dedicata all’informazione ai consumatori, alle pratiche commerciali e alla pubblicità, dove si introducono nuove definizioni e si amplia il catalogo delle pratiche ingannevoli legate alle dichiarazioni ambientali.

 

Le novità

 

Una prima innovazione riguarda l’introduzione, all’interno dell’articolo 18 del Codice del consumo, di nuove definizioni rilevanti per l’applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette. In particolare, si introducono le nozioni di asserzione ambientale (environmental claim), asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità e sistema di certificazione che chiariscono il perimetro delle comunicazioni commerciali relative alle prestazioni ambientali dei prodotti, distinguendo tra informazioni verificabili e dichiarazioni generiche suscettibili di indurre in errore il consumatore. L’asserzione ambientale è definita come qualsiasi messaggio o rappresentazione non obbligatoria, in qualsiasi forma (marchi compresi) che afferma o implica che un prodotto, categoria o marca o operatore economico «ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso» rispetto ad altri, oppure «ha migliorato il proprio impatto» nel tempo.

 

Il decreto modifica anche gli articoli 21 e 22 del Codice del consumo, relativi alle azioni e alle omissioni ingannevoli ed è espressamente previsto che è pratica commerciale ingannevole la comunicazione di informazioni anche ambientali infondate e che inducono nel consumatore una decisione commerciale «che non avrebbe altrimenti preso». L’articolo 22 è integrato con la previsione che l’omissione o la scarsa chiarezza di informazioni sull’impatto ambientale di un prodotto può configurare una pratica commerciale scorretta se un’impresa, per informare il consumatore sulle caratteristiche ambientali, sociali o di circolarità, mette a confronto diversi prodotti ma non spiega come è stato fatto il confronto e se è aggiornato.

 

La revisione dell’articolo 23 del Codice del consumo amplia l’elenco delle pratiche commerciali «considerate in ogni caso ingannevoli» (black list) come esibire un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione, oppure formulare asserzioni ambientali generiche (ad esempio, “ecologico”) senza prove verificabili.

 

La riparabilità

 

In caso di vendite anche a distanza, il rivenditore deve informare il consumatore sull’indice di riparabilità del bene, cioè la sua idoneità a essere riparato in base a requisiti armonizzati stabiliti a livello Ue. Ove non sia possibile, vanno fornite le informazioni rese dal produttore all’operatore economico su disponibilità, costo stimato e procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, istruzioni per la riparazione e le relative restrizioni.

 

La durabilità

 

Il Dlgs 30/2026 introduce anche la «garanzia commerciale di durabilità» fornita dal produttore, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni durante la garanzia. La durabilità è la capacità del bene di mantenere le sue specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale. La garanzia è fornita con un’etichetta armonizzata oggetto della parte 2 dell’allegato 2-octies introdotto dal Dlgs 30/2026.

 

Paola Ficco