18/07/2025
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 145 del 25 giugno 2025, la Legge 13 giugno 2025, n. 91 che conferisce la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.
La legge entrerà in vigore il 10 luglio 2025.
La legge 91/2025 contiene l'autorizzazione al Governo ad attuare gli ultimi provvedimenti emanati dall'Unione europea. Tra questi:
la direttiva 2024/825/Ue che aumenta il contrasto al greenwashing;
la direttiva 2024/1203/Ue sulla tutela penale dell'ambiente che allarga i comportamenti che gli Stati membri dovranno punire come delitti ambientali;
la direttiva 2024/1785/Ue che aggiorna le norme Ippc, sulle emissioni degli impianti industriali (in Italia recepite nell'Aia, l'autorizzazione integrata ambientale);
la direttiva 2024/2881/Ue sulla qualità dell'aria ambiente.
Il Governo ha anche la delega ad attuare alcuni regolamenti Ue, che pur essendo immediatamente applicabili necessitano di disposizioni di coordinamento e integrazione. Tra questi:
il regolamento 2023/1115/Ue che norma il contrasto al commercio di materie prime e prodotti legati alla deforestazione e al degrado forestale;
il regolamento 2022/1616/Ue sul commercio di materiali e oggetti di plastica riciclata destinata a contatto con gli alimenti;
il regolamento sulle batterie e i relativi rifiuti e adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (Ue) 2023/1542. L'art. 29 disciplina la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE
Il Governo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge 91/2025 emana uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.
Sul punto la delega fissa principi e criteri direttivi specifici, quali :
a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (Ue) 2023/1542;
b) adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (Ue) 2023/1542, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi;
c) prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti;
d) regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la ri-fabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti;
e) prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta;
f) individuare un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti;
g) adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore;
h) individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica.
i) apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (Ue) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale;
m) adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento;
n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita;
o) prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;
p) aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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