28/10/2022
Il 20 ottobre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie n. 246) il tanto atteso decreto sull’End of Waste dei rifiuti da costruzione e demolizione: “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” che entrerà in vigore il prossimo 4 novembre 2022.
Il decreto ministeriale sull’End of Waste dei rifiuti da costruzione e demolizione era stato firmato dall’ex Ministro alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani in data 27 settembre 2022. Il decreto, tanto atteso dagli operatori del settore edilizio, non è immune da censure.
Infatti, per effetto dell’inquadramento tecnico che il decreto dispone, secondo l’Associazione nazionale produttori di aggregati riciclati (Anpar) è emerso che circa l'80% dei rifiuti inerti, oggi recuperati, dovrà trovare destino in discarica, poiché il decreto non chiarisce alcuni profili tecnici necessari, tra cui ad es. “la mancanza di distinzioni in base agli usi a cui gli aggregati sono destinati”.
Tali problematiche erano già emerse nel passaggio preliminare della bozza di decreto alla Commissione europea per la notifica della norma tecnica ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 prima della sua adozione (con temine di 3 mesi per la Commissione per esprimere eventuale parere circostanziato su profili di libera circolazione delle merci o libera prestazione di servizi).
Tuttavia, il testo – superata la valutazione europea – non è stato succeduto da eventuali disposizioni correttive ed ora l’Associazione nazionale produttori di aggregati riciclati (Anpar) ha dichiarato che siamo di fronte ad: “Una normativa che segna il de profundis per il settore della gestione dei rifiuti inerti e che condannerà a finire in discarica circa 32 milioni di tonnellate di scarti, bloccando la virtuosa filiera del riciclo” (da EconomiaCircolare.com, 27 Ottobre 2022).
I produttori avranno 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto (4 novembre p.v.) per presentare all'autorità competente la domanda di aggiornamento della propria autorizzazione, che sia in procedura semplificata (ex articolo 216, Dlgs 152/2006), oppure la domanda di modifica dell’autorizzazione "unica" (ex art. 208), o la domanda di modifica sostanziale dell’AIA vigente.
Tra le problematiche che il Decreto End of Waste ha da subito mostrato vi sono ad es. i) l’imprecisata qualificazione dei rifiuti tabellati (Allegato 1): ovvero se essi sono definibili «inerti per decreto» o la natura inerte del rifiuto debba essere comunque verificata; ii) le incertezze circa le modalità previste di demolizione selettiva; iii) la possibilità di proseguire le operazioni di recupero per i rifiuti non tabellati attraverso procedura semplificata; iv) l’esatta classificazione dei rifiuti abbandonati e sotterrati; v) la corretta interpretazione del c.d. «processo di lavorazione minimo dei rifiuti».
Pertanto, nell’indeterminatezza tecnica lasciata aperta dal decreto sarà cura degli operatori creare una sinergia con le autorità competenti.
Francesca Allocco
avvocato esperto di diritto ambientale
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