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12/12/2025

RENTRI 2025–2026: ultime scadenze e obblighi per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi

Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 si apre l’ultima finestra di iscrizione al RENTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi di dimensioni più ridotte.

 

1. Quadro normativo: DM 4 aprile 2023 n. 59 e Codice dell’Ambiente

 

Il RENTRI è stato istituito dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n. 59, che attua l’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

 

Il decreto:

  • disciplina il sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti;

  • definisce chi deve iscriversi, quando e come;

  • stabilisce modelli e regole per:

    • registro cronologico di carico e scarico;

    • nuovo Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), cartaceo e digitale (xFIR);

    • trasmissione dei dati al RENTRI.

 

Obiettivo: realizzare un sistema unico, digitale e trasparente per seguire il rifiuto dalla produzione al destino finale (recupero/smaltimento), con dati disponibili per le autorità di controllo.

 

2. Chi deve iscriversi tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026

 

La finestra 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026 è la terza ed ultima prevista per i produttori iniziali.

 

In questa fase devono iscriversi:

 

  • Enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con numero di dipendenti ≤ 10;

  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi non organizzati in enti o imprese, a prescindere dal numero di dipendenti.

 

Le prime due finestre hanno già riguardato:

 

Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025

 

  • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;

  • tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali:

    • trasportatori,

    • impianti di trattamento,

    • commercianti/intermediari,

    • consorzi,

    • gestori di centri di raccolta,

    • soggetti delegati.

 

Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025

 

  • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti, in particolare da attività industriali e artigianali.

 

Dopo il 13 febbraio 2026 tutti i produttori obbligati dovranno risultare iscritti al RENTRI.

 

3. Registri e formulari: cosa cambia con il digitale

 

Il DM 59/2023 introduce nuovi modelli di:

 

Registro cronologico di carico e scarico

 

  • Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR)

 

Dal 13 febbraio 2025:

 

  • entrano in vigore i nuovi modelli di registro e FIR, applicabili a tutti gli operatori, anche non iscritti;

  • i vecchi modelli (D.M. 145/1998) non sono più utilizzabili;

  • registro cartaceo: si usa il nuovo modello RENTRI, da vidimare in Camera di Commercio fino all’obbligo di registro digitale;

  • FIR cartaceo: la vidimazione è esclusivamente digitale tramite RENTRI (non più in CCIAA).

 

Per i soggetti iscritti al RENTRI:

 

  • dalla data di iscrizione, la tenuta del registro deve avvenire in modalità digitale;

  • i dati devono essere trasmessi al RENTRI con cadenza mensile.

 

Regole di utilizzo FIR digitale e FIR cartaceo per i produttori di rifiuti

 

1. Produttori iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti

 

Rifiuti provenienti da:

 

  • lavorazioni industriali;
  • lavorazioni artigianali;

  • trattamento rifiuti;

  • fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;

  • depurazione delle acque reflue;

  • abbattimento fumi;

  • fosse settiche e reti fognarie.

 

Obbligo FIR

 

  • [OK] FIR digitale (xFIR) → rifiuti pericolosi e non pericolosi

  • [X] FIR cartaceo → non ammesso

 

 

2. Produttori iscritti al RENTRI con fino a 10 dipendenti

 

Rifiuti provenienti da:

 

  • lavorazioni industriali;

  • lavorazioni artigianali;

  • trattamento rifiuti;

  • fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;

  • depurazione delle acque reflue;

  • abbattimento fumi;

  • fosse settiche e reti fognarie.

 

Obbligo FIR

 

  • [OK] FIR digitale (xFIR) → solo rifiuti pericolosi

  • [OK] FIR cartaceo → rifiuti non pericolosi

 

* Con possibilità di scelta volontaria del FIR digitale anche per i non pericolosi

 

Produttori iscritti al RENTRI

 

Rifiuti prodotti nell’ambito delle attività:

 

  • agricole, agro-industriali, silvicoltura, pesca;

  • costruzione e demolizione, scavo;

  • commerciali;

  • di servizio;

  • sanitarie.

 

Obbligo FIR

 

  • [OK] FIR digitale (xFIR) → solo rifiuti pericolosi

  • [OK] FIR cartaceo → rifiuti non pericolosi

 

* Con possibilità di scelta volontaria del FIR digitale anche per i non pericolosi

 

4. Produttori NON iscritti al RENTRI

 

Rifiuti non pericolosi

 

Obbligo FIR

 

  • [OK] FIR cartaceo → rifiuti non pericolosi

  • [X] FIR digitale (xFIR) → NON utilizzabile

 

* Nota: questi operatori possono iscriversi volontariamente al RENTRI per poter utilizzare il FIR digitale, assumendo tutti gli obblighi del sistema RENTRI.

 

Come ESOweb e miRegolo accompagnano i clienti nel passaggio al RENTRI

 

Con ESOweb e il software miRegolo supportiamo i nostri Clienti lungo tutto il percorso di adeguamento al RENTRI, in modo strutturato, continuativo e conforme alla normativa.

 

I principali servizi offerti:

 

  • Verifica preliminare degli obblighi
    In base alla tipologia di attività, ai codici EER e al numero di dipendenti, individuiamo con il Cliente se e quando scatta l’obbligo di iscrizione al RENTRI.

  • Supporto operativo all’iscrizione
    Affiancamento nella compilazione dei dati, nella gestione dei contributi annuali e nella definizione di ruoli e incarichi.

  • Configurazione dei registri digitali
    Impostazione del registro cronologico di carico e scarico, in linea con le specifiche tecniche RENTRI.

  • Gestione del FIR digitale (xFIR)
    Integrazione del FIR digitale nei flussi operativi, supporto per:

    • firma digitale;

    • trasmissione dei dati al RENTRI;

    • conservazione digitale a norma.

  • Formazione continua
    Aggiornamenti normativi e sessioni di formazione dedicate a:

    • responsabili ambientali;

    • uffici amministrativi e logistica.

 

Il vantaggio per il Cliente

 

In questo modo i Clienti non devono affrontare autonomamente la complessità normativa, ma possono concentrarsi sul proprio business, sapendo che l’adeguamento al RENTRI e il passaggio al FIR digitale sono gestiti in modo coerente, tracciabile e conforme.