23/05/2025
MUD 2025: scadenza fissata al 28 giugno
Pubblicato il nuovo modello per le dichiarazioni ambientali relative all’anno 2024
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025 il DPCM che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) da utilizzare per le comunicazioni riferite all’anno 2024.
In base a quanto previsto dall’articolo 6 della Legge 70/1994, il termine di presentazione è fissato in 120 giorni dalla pubblicazione, ovvero entro sabato 28 giugno 2025.
Chi è obbligato a presentare il MUD?
Sono tenuti alla presentazione del MUD 2025 i soggetti che, nel corso del 2024, hanno prodotto, trasportato, intermediato o gestito rifiuti:
chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi, ma esclusi i produttori che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi);
i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
i Consorzi e i sistemi riconosciuti istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (con le esclusioni in precedenza indicate);
le imprese e gli enti che occupano complessivamente più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti (speciali) non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), pertanto: “i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali o artigianali, i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”;
Soggetti esonerati dalla presentazione del MUD
Imprese e enti con non più di dieci dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, fanghi da trattamenti delle acque e da abbattimento dei fumi.
Imprese che effettuano attività di demolizione o costruzione (solo per rifiuti non pericolosi).
Imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per rifiuti non pericolosi).
Imprenditori agricoli con un volume d'affari annuo non superiore a 8.000 euro.
Liberi professionisti che non operano in forma d'impresa.
Soggetti che svolgono attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.
Chi, durante l'anno di riferimento, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.
Il supporto completo di ESOweb
Il Servizio ESO MUD offre un'assistenza completa per la compilazione e la trasmissione telematica del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD 2025), garantendo conformità normativa e puntualità nella presentazione alla Camera di Commercio competente.
Caratteristiche del Servizio ESO MUD
Compilazione accurata: ESOweb supporta le imprese nella raccolta e nell'inserimento dei dati richiesti, assicurando che ogni sezione del MUD sia compilata correttamente in base alle normative vigenti.
Verifica documentale: Il servizio include un controllo approfondito dei registri di carico/scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), per garantire coerenza e accuratezza delle informazioni dichiarate.
Trasmissione telematica: ESOweb si occupa dell'invio elettronico del MUD attraverso i portali ufficiali, assicurando la firma digitale necessaria per la validità della dichiarazione.
RENTRi: al via il secondo gruppo di iscrizioni dal 15 giugno 2025
ESOweb ti accompagna nella digitalizzazione della gestione rifiuti
Il processo di attuazione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRi) prosegue secondo le tappe fissate dal DPCM 59/2023. Dopo la prima finestra di adesione chiusa a febbraio 2025, dal 15 giugno si aprono le iscrizioni per il secondo gruppo di soggetti obbligati, con termine fissato al 14 agosto 2025.
Chi deve iscriversi in questa fase?
Sono tenuti a iscriversi al RENTRi:
Le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi, con un organico tra 11 e 50 dipendenti
Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali o artigianali, sempre con 11-50 dipendenti
L’iscrizione avviene esclusivamente attraverso il portale ufficiale RENTRi, utilizzando SPID, CIE o CNS per l’autenticazione.
Cosa cambia con l’iscrizione al RENTRi
Registro di Carico e Scarico
Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR)
Dal 13 febbraio 2025, la vidimazione dei FIR cartacei può avvenire solo in modalità digitale
Dal 13 febbraio 2026, per gli iscritti al RENTRi, il FIR sarà esclusivamente digitale
Il supporto completo di ESOweb
Con ESOweb affronti l’obbligo RENTRi con serenità. Offriamo una gestione completa e conforme, affiancandoti nella gestione operativa e assicurando supporto tecnico continuativo, nel rispetto delle responsabilità del produttore.
Iscrizione e gestione delle unità locali e dei soggetti coinvolti
Gestione digitale del Registro di Carico e Scarico tramite miRegolo Ambiente
Registrazione dei movimenti nei tempi previsti dalla normativa
Verifica delle autorizzazioni dei soggetti terzi
Invio mensile dei dati al RENTRi tramite interoperabilità
Conservazione digitale del registro a norma di legge
Consulenza dedicata e supporto tecnico continuo
Per attivare il servizio o ricevere maggiori informazioni, contattaci:
info@eso.it
Numero Verde: 800-854481
A cura della redazione ESOweb
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