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30/09/2022

RenTRi – trasmesso lo schema di regolamento alla Commissione europea

Il 29 settembre è stato trasmesso lo schema di regolamento del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (RenTRi) alla Commissione europea.

 

Lo schema di regolamento è costituito dalla bozza del decreto ministeriale RenTRi, definito nel rispetto degli obiettivi della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare.

In applicazione alla Direttiva UE 2015/1535, la bozza di decreto ministeriale RenTRi  (anche detto, regolamento RenTRi) in cui sono indicate le modalità di funzionamento del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti e introdotti i nuovi modelli digitali di registri di carico e scarico e dei formulari, essendo una norma sostanzialmente tecnica, per effetto della direttiva citata, deve essere notificata a Bruxelles per la verifica della conformità della norma tecnica al diritto dell’Unione europea.

 

La Direzione Generale TRIS della Commissione europea, nonché gli altri Stati membri, avranno 90 giorni di tempo (c.d. status quo) per valutare la bozza del decreto italiano ed eventualmente esprime un c.d. parere circostanziato allo Stato membro notificante. In pendenza del termine lo Stato membro notificante deve solo attendere. Ove la Commissione o altri Stati membri non intervengano, il decreto potrà essere ufficialmente adottato dal Ministero della Transizione Ecologica, decorsi i 90 giorni, fermi restando i tempi tecnici per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la successiva entrata in vigore.

 

Già è chiaro nello schema di decreto che le iscrizioni al RenTRi inizieranno 18 mesi dalla data di entrata in vigore nazionale del decreto ministeriale e procederanno a blocchi, a seconda delle dimensioni di enti e imprese:

 

  1. a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;

  2. a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;

  3. a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018.

 

In sostanza, ove non intervengano imprevisti o ritardi, l’avvio ufficiale della piattaforma dovrebbe iniziare nella primavera del 2024.

Il modello di RenTRi è ancora in corso di definizione, ma attraverso l’invio dello schema del decreto ministeriale alla Commissione europea è stata cristallizzata la cornice giuridica che dovrà disciplinarne l’organizzazione e il funzionamento del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.

 

Tra le novità, tanto attese dagli operatori di settore, vi sono i nuovi modelli digitali di registri di carico e scarico e dei formulari, allegati allo schema di decreto.

 

In linea con l’innovazione digitale, il regolamento ha già chiarito che durante il trasporto sarà garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili secondo specifiche tecniche che verranno pubblicate sul portale ufficiale del RenTRi.

 

Già ora è possibile aderire al sistema volontario e sperimentale del VI.VI.FIR che, nella sostanza, costituisca una sorta di anticipazione sperimentale di ciò che invece sarà cogente con il RenTRi.

 

Lo schema di regolamento RenTRi prevede già che parte delle misure attuative di tale sistema verranno adottate dal Ministero della Transizione Ecologica attraverso uno o più decreti direttoriali, dopo aver sentito l’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

Lo schema di decreto appare molto più snello rispetto alla versione inizialmente sottoposta alla consultazione degli stakeholder, che aveva suscitato numerose critiche da parte degli stessi.  

 

Dando uno sguardo alle tariffe d’iscrizione, appare che siano sensibilmente più basse rispetto a quelle previste per il Sistri:

 

  • per le imprese di maggiori dimensioni: € 100,00 per il primo anno; € 60 per gli anni successivi;

  • per le medie imprese: € 50,00 per il primo anno; € 30 per gli anni successivi;

  • per le piccole imprese: € 15,00 per il primo anno; € 10 per gli anni successivi;

 

La dotazione necessaria appare inoltre più semplice: le imprese non dovranno dotarsi di nuovo hardware, né particolari strumenti quali chiavette o black box. Solo i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi dovranno dotarsi di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi.

 

(qui: Schema di decreto RENTRI)

 

Francesca Allocco

avvocato esperto di diritto ambientale