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ISSUE 447

Greenwashing e Codice del consumo italiano: cosa cambia dal 27 settembre

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Greenwashing e Codice del consumo italiano: cosa cambia dal 27 settembre

Il mercato europeo è intasato di dichiarazioni sulla sostenibilità che suonano bene ma non reggono all'esame. La Commissione ha individuato e catalogato oltre 230 asserzioni ambientali di prodotti e aziende, scoprendo che più della metà contiene informazioni imprecise, ingannevoli o totalmente infondate. Il 40% non presenta nemmeno una prova concreta a supporto. Per mettere ordine, Bruxelles ha approvato una nuova normativa rigorosa che entrerà in vigore anche in Italia dal 27 settembre 2026.


Una nuova cornice normativa per contrastare l'inganno verde


La direttiva europea "Empowering consumers for the green transition" rappresenta un cambio di paradigma. Approvata definitivamente nel gennaio 2024, modifica due pilastri della protezione dei consumatori europei: la norma sulle pratiche commerciali scorrette e quella sui diritti dei consumatori. Il risultato è una serie di divieti e obblighi molto più specifici rispetto al passato.


Sul versante delle pratiche commerciali, la direttiva amplia notevolmente la cosiddetta "lista nera" di comportamenti sempre proibiti. In primo luogo, mette al bando l'uso indiscriminato di claim ambientali generici — parole come "eco" o "green" — qualora non sia possibile dimostrare la performance ambientale complessiva del prodotto. Inoltre, vieta l'esposizione di etichette di sostenibilità che non si basino su certificazioni formali o non siano stabilite da autorità pubbliche.


Un'altra novità rilevante riguarda l'attribuzione selettiva di meriti ambientali. Non sarà più consentito dichiarare che un prodotto o un'azienda hanno impatti positivi sull'ambiente quando, in realtà, tale beneficio riguarda solo un aspetto specifico. Ancora, la direttiva impone trasparenza sulla durabilità e sulla riparabilità: le aziende dovranno comunicare l'esistenza di garanzie superiori ai due anni, il periodo minimo di supporto agli aggiornamenti software, la disponibilità di pezzi di ricambio e i relativi costi di riparazione.


Il quadro normativo italiano: il decreto Empowering


In Italia, il recepimento della direttiva europea è avvenuto attraverso il decreto legislativo 30/2026, entrato in vigore il 24 marzo scorso e operativo a partire dal 27 settembre 2026. Questo testo, noto come "decreto Empowering", interviene direttamente sul Codice del Consumo, inserendo fra le pratiche commerciali sleali le fattispecie di greenwashing e socialwashing.


Sebbene autorità e magistratura italiana si siano già cimentate con questi temi, il nuovo quadro normativo li rende più circoscritti e facili da contestare. Il decreto introduce innanzitutto definizioni precise. Per "asserzione ambientale" si intende qualunque messaggio, testuale o grafico, che esplicita o lasci intendere che un prodotto, una categoria, un marchio, un'attività o un professionista abbia un impatto positivo, neutro sull'ambiente, oppure sia meno dannoso rispetto a concorrenti.


Una "asserzione ambientale generica" è quella che manca di argomentazione solida e non si ancori a un'etichetta di sostenibilità certificata, cioè a un marchio volontario che distingua un prodotto o un'impresa sulla base dei suoi benefici ambientali o sociali.


Le pratiche commerciali ora vietate dal 27 settembre


Il decreto chiarisce un punto cruciale: le informazioni sulla sostenibilità rientrano fra le "caratteristiche principali" di un prodotto, al pari di prezzo, qualità, composizione o modalità d'uso. Questo significa che le dichiarazioni sulla sostenibilità verranno valutate con i medesimi criteri di trasparenza e verificabilità applicati a tutte le altre informazioni essenziali.


Introduce inoltre due nuove fattispecie nella lista grigia delle pratiche considerate ingannevoli salvo prova contraria. La prima riguarda le "dichiarazioni su prestazioni ambientali future", ammesse solo se supportate da impegni concreti, con piani definiti, obiettivi misurabili, scadenze precise e verifiche indipendenti. La seconda vieta la comunicazione di vantaggi irrilevanti — per esempio, specificare che carta è "priva di plastica" quando ciò è ovvio.


La lista nera delle pratiche commerciali considerate scorrette in assoluto si allarga ulteriormente. Il decreto proibisce di mostrare un'"etichetta di sostenibilità" che non derivi da un sistema di certificazione riconosciuto o non sia stabilita da autorità pubbliche. Vieta anche di formulare asserzioni ambientali generiche senza poterle provare, e di far credere che un'asserzione riguardi l'intera azienda o il prodotto quando, invece, concerne solo uno specifico aspetto.


Le imprese non potranno nemmeno più presentare come merito un "impatto ambientale neutro, ridotto o positivo" fondato esclusivamente sulla compensazione delle emissioni di gas serra. Allo stesso modo, è vietato enfatizzare una caratteristica che è già obbligatoria per legge — per esempio, dichiarare che un elettrodomestico "rispetta le normative di sicurezza europee".


Confronti tra prodotti e obsolescenza


Se un sito web, un'applicazione o una piattaforma di commercio elettronico propone confronti sulla sostenibilità fra più prodotti o aziende, deve rendere pubblico il metodo utilizzato, quali prodotti e fornitori include, su quali criteri si basa e come aggiorna i dati nel tempo.


Nel capitolo dedicato a durabilità e obsolescenza, la normativa vieta una serie di comportamenti che potrebbero ingannare i consumatori sulla reale vita utile di un prodotto. Fra questi, l'omissione di informazioni importanti — come il fatto che un aggiornamento possa peggiorare le prestazioni del software — e la pressione per sostituire anticipatamente componenti o materiali di consumo quando non sia tecnicamente necessario.
 

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