29/04/2022
Circolare del Comitato Nazionale n. 4 del 26 aprile 2022. Utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99
Nel 1999 Elisabetta Salvioni (Betty) entrò in ESO come Responsabile Tecnico ed una delle prime cose che insegnò a tutti era quello che nella nostra azienda era assolutamente proibito adoperare il *99 come codice CER/EER finale. Dal '99 ad oggi non è mai stato adoperatoo in oltre 1 milione di Formulari emessi, e sono lieto leggere questa circolare dell' Albo Gestori Ambientali.
Nicolas Meletiou
Managing Director di ESO
La circolare n. 4/2022 fornisce chiarimenti sull'utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99 e sostituisce le circolari n. 661 del 19.04.2005 e n.6 del 29.06.2020.
Fermo restando la responsabilità del produttore del rifiuto nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER, il Comitato Nazionale demanda alle Sezioni regionali la possibilità di autorizzare i residuali codici EER "99" (non descritti da alcuna altra fonte normativa/regolamentare e dunque di carattere puramente residuale) alle seguenti condizioni:
1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
2. sia presente alternativamente:
una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione del rifiuto in conformità alla Decisione n. 2014/955/Ue (Approvazione del nuovo Elenco europeo dei rifiuti) e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 (Nuove caratteristiche di pericolo “H” in “HP”), nonché alle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del SNPA del 18 maggio 2021, n.105;
una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.
Circolare del Comitato Nazionale n. 5 del 27 aprile 2022. Tempistiche di notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione:
La circolare n. 5/2022 fornisce chiarimenti circa le tempistiche e le modalità di notifica dei provvedimenti di sospensione/cancellazione delle imprese dall’Albo e sostituisce le circolari n. 144 del 4.05.2018, n. 149 del 4.09.2018 e n. 8 del 7.07.2020.
Il versamento del diritto annuale d’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è effettuato entro il 30 aprile di ogni anno (art. 24, comma 4 del D.M. 120/2014). Decorso tale termine, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d’iscrizione entro la data del 20 maggio con decorrenza 15 giugno e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento. Nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° giugno;
Nel caso in cui l’impresa non effettui il pagamento del diritto di iscrizione per più di 12 mesi, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare la cancellazione della stessa dall’Albo (art. 20, comma 1, lettera f) del D.M. 120/2014) entro il giorno 5 del mese di luglio e notificano, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza dal giorno 1 del successivo mese di agosto. Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, le Sezioni provvedono mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo il giorno 16 del mese di luglio.
Francesca Allocco
avvocato esperto di diritto ambientale
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