30/08/2024
Il 18 agosto 2024 è entrata ufficialmente in vigore la “Nature Restoration law”, la legge Ue sul Ripristino della Natura che per la prima volta sancisce una tabella di marcia per la protezione e soprattutto il ripristino delle aree degradate.
Entro il 2050 i Ventisette dovranno ripristinare il 100% degli ecosistemi danneggiati
Lo scorso 17 giugno il Consiglio Ue ha approvato uno dei pilastri del Green Deal, la Nature Restoration Law. Il 18 agosto 2024 la Legge sul Ripristino della Natura è ufficialmente entrata in vigore.
Una riforma che da subito ha generato controversie ed un acceso dibattito politico, portando con sé anche il voto contrario di sette dei 27 Stati Membri Ue, tra i quali anche l’Italia.
Gli Obiettivi della Legge sul ripristino della biodiversità
La Nature Restoration Law punta non solo a proteggere la biodiversità, ma anche a ripristinare la natura degli ecosistemi danneggiati sia terrestri che marini. Gli Stati membri dovranno quindi adottare misure per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri dell’UE ed il 20% di quelle marine entro il 2030. Mentre entro il 2050 queste stesse misure dovranno estendersi alla totalità degli ecosistemi che necessitano di ripristino. Secondo i dati forniti dalla Commissione Ue, la Restoration Law aiuterà a raggiungere entro il 2030 l’obiettivo di ripristinare almeno 25.000 km di fiumi a flusso libero, invertirà il declino delle popolazioni di impollinatori, migliorerà la biodiversità negli ecosistemi agricoli e la biodiversità degli ecosistemi forestali e darà un contributo per l’impegno a piantare almeno 3 miliardi di alberi aggiuntivi entro il 2030 a livello UE.
Insomma, uno strumento che fornirà agli Stati membri la tabella di marcia per rispettare gli impegni internazionali sulla biodiversità previsti dal Quadro globale di Kunming-Montreal.
Le contestazioni degli agricoltori
La prima bozza del regolamento Ue sul Ripristino della Natura ha scatenato non poche polemiche, soprattutto da parte degli agricoltori. Contestazioni che hanno portato ad un “ammorbidimento” del testo che, nella versione entrata in vigore il 18 agosto, perde (rispetto al testo di due anni fa) la richiesta della Commissione di destinare il 10% dei terreni agricoli a interventi per la biodiversità. Anche il ripristino delle zone umide per agricoltori e proprietari terrieri passa da obbligatorio a volontario, lasciando agli Stati Membri l’onere di individuare una strategia economicamente vantaggiosa che incentivi questo tipo di interventi.
Per l’Italia due anni di tempo per redigere il Piano Nazionale di ripristino
L’Italia, così come gli altri Stati membri, avrà tempo due anni per presentare a Bruxelles il Piano Nazionale di Ripristino. Il Regolamento dovrà contenere le misure previste per raggiungere le tre tappe intermedie fissate dalla Legge UE, al 2030, 2040 e 2050. Il Piano nazionale dovrà includere le tempistiche per l’attuazione, le risorse finanziarie necessarie e i mezzi di finanziamento previsti, nonché i benefici attesi, in particolare per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici.
A livello nazionale il MASE sarà chiamato ad un gioco di equilibri per riuscire a soddisfare i requisiti conciliando anche sostenibilità economica e sociale degli interventi, ed evitando di gravare sugli stakeholders coinvolti.
Alessia Bardi
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