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21/06/2024

IVA su beni, formulario rifiuti (FIR) legittima esenzione

Ai fini dell'esonero dal pagamento dell'IVA, l'azienda può provare di aver distrutto – e non venduto – i beni non più presenti in magazzino presentando il FIR controfirmato da gestori autorizzati di rifiuti.

 

Nell'ipotesi di consegna a soggetti terzi autorizzati alla gestione di rifiuti, sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza 23 maggio 2024, n. 14468, non è infatti richiesto il rispetto dei diversi passaggi — dalla preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate alla verbalizzazione puntuale delle operazioni distruttive – che il Dpr 441/1997 (Regolamento sulle presunzioni di cessione e di acquisto ai fini Iva) impone, invece, nella differente ipotesi di distruzione diretta dei beni da parte del contribuente stesso.

 

La stessa Suprema Corte, sottolinea la sentenza, si è già espressa a favore del medesimo principio in tema di imposte dirette, sancendo l'idoneità del Fir correttamente annotato (ex articolo 15 del Dlgs 22/1997, ora articolo 193 del Dlgs 152/2006) a dimostrare l'avvenuta distruzione dei beni a fini Ires (imposta sui redditi delle società) ed Irap (imposta regionale sulle attività produttive).

 

Ha quindi errato l'Agenzia delle entrate nel notificare un avviso di accertamento per il mancato versamento dell'IVA legato alla "presunta" cessione di alcuni beni non rinvenuti in azienda, nonostante l'impresa ricorrente in giudizio ne avesse dimostrato lo smaltimento tramite appositi formulari di trasporto dei rifiuti controfirmati da soggetti autorizzati.

 

Alessandro Geremei

 

documenti di riferimento

Area Normativa / Rifiuti / Giurisprudenza

 

Sentenza Corte di Cassazione 23 maggio 2024, n. 14468

Rifiuti – Imposta di valore aggiunto (Iva) – Rimanenze di magazzino – Presunzione di cessione – Articoli 1 e 2, Dpr 441/1997 – Eccezioni – Adempimenti tassativamente previsti – Consegna dei beni a soggetti autorizzati in base alla normativa sui rifiuti – Formulario di trasporto dei rifiuti – Articolo 15, Dlgs 22/1997 (N.d.R.: ora articolo 193, Dlgs 152/2006) – Corretta annotazione – Rispetto delle prescrizioni indicate dal Dm 145/1998 – Idoneità a dimostrare la distruzione dei beni – Sussistenza