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12/11/2021

Le modifiche al D.lgs. 152/2006 introdotte dal DL 152/2021

Il Decreto-legge n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), in vigore dal 7-11-2021, ha disposto talune modifiche direttamente al testo del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (in seguito “TUA”), nonché ad altre norme afferenti sempre la materia ambientale.

 

In primo luogo, l’art. 16 (Risorse Idriche) ha previsto all’art. 154 co. 3 TUA (tariffa del servizio idrico integrato) di contemplare come criterio generale nella determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica anche il valore dell’inquinamento in conformità al principio «chi inquina paga», non solo dei costi ambientali e dei costi della risorsa (già previsti). Tale modifica ha, dunque, consentito di uniformare la ratio sottesa all’individuazione dei criteri generali per i canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica (co. 3) a quella già prevista per la tariffa del servizio idrico integrato (co. 1).

 

Inoltre, l’art. 16 cit. ha introdotto – per il tramite di successivi decreti interministeriali - la possibilità di incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, nonché l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento.

 

Infine, allo scopo di tutelare i sistemi idrici, l’art. 16 ha incrementato le sanzioni previste dall’art. 17 del R.D. 1775/1933 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) in caso di violazione del divieto di derivazione o utilizzo di acque pubbliche senza autorizzazione o concessione.

 

Un ulteriore intervento è stato posto dagli artt. 17 e 43 del DL 152/2021 in materia di siti contaminati, attraverso, rispettivamente, l’adozione di un apposito “Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani” (entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL), al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, in conformità alla Misura M2C4 - investimento 3.4 del PNRR e, conseguentemente, il potenziamento della struttura del Commissario unico per la Bonifica delle discariche abusive.

 

In continuità con la ratio espressa nel precedente il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni-bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, l’art. 18 del DL 152/2021 ha introdotto talune modifiche al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), riducendo nella sostanza tutti i termini ivi prescritti a 45 giorni ciascuno, ossia i) per l'espletamento della procedura di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (art. 13 co. 2 TUA); ii) per la consultazione pubblica del progetto sottoposto a VAS (art. 14 co. 2 TUA); iii) per il rilascio del parere motivato da parte dell’autorità competente della procedura di VAS preliminare all’adozione del piano o programma (art. 15 co 1 TUA).  

 

Di diverso tenore, invece, è l’art. 19 del DL 152/2021 che dispone un vero e proprio aggiornamento di economia circolare modificando alcuni dei contenuti della disciplina di cui al D. Lgs. 49/2014 rispetto agli obblighi dei produttori per la gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.

 

Infine, l’art.50 del DL 152/2021 ha disposto l’abrogazione dell’art. 194-bis TUA, precedentemente sostituito ex novo dal D. Lgs. 116/2020, recante le procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI, un tempo immaginato per consentire – mediante decreto ministeriale – la facilitazione della gestione delle procedure di regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti, un tempo, obbligati al SISTRI.

 

Francesca Allocco, avvocato